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Aggiornamenti della nuova riforma fiscale e dello Statuto del contribuente - INUTILIZZABILITA' DELLE VERIFICHE OLTRE I TEMPI

23.05.2024 10:37

Iniziamo oggi la raccolta e la pubblicazione di alcune: "Pillole" sugli aggiornamenti della nuova riforma fiscale e dello Statuto del contribuente.

 

Sono a rischio inutilizzabilità le verifiche oltre i tempi, infatti la riforma fiscale ha definito la disciplina per i vizi dell’istruttoria ed ha anche provveduto a definire la sanzione per le prove raccolte oltre i termini.

Ecco, quindi, che il nuovo articolo 7-quinquies dello Statuto del contribuente (legge 212/2000), aggiunto dal Dlgs 219/2023 attuativo della riforma fiscale, prevede una disciplina specifica per i vizi dell’attività istruttoria.

La norma stabilisce:

  • che non sono utilizzabili ai fini dell’accertamento amministrativo o giudiziale del tributo gli elementi di prova acquisiti oltre i termini previsti dalla legge 212/2000, ex articolo 12 comma 5, per l’esecuzione delle verifiche da parte dell’amministrazione finanziaria o in violazione di legge.

La legge precedente non si era mai soffermata ad analizzare quali conseguenze derivassero dall’eventuale tardivo rinvenimento di elementi utili nel corso della verifica, né aveva mai provveduto a normarle, come al solito, e pertanto, come avviene sempre in carenza di disposizioni legislative, in questo paese è  la frequente e costante giurisprudenza di legittimità a colmare il vuoto, e nello specifico nel corso degli anni e con svariate sentenze in merito, ha affermato che: …” in mancanza di una specifica previsione nell’ordinamento tributario analoga all’articolo 191 del Codice di procedura penale, non qualsiasi irritualità nell’acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell’accertamento comporti, di per sé, la loro inutilizzabilità, ma solo nei casi in cui venga in discussione la tutela dei diritti fondamentali di rango costituzionale”...

Per le acquisizioni svolte in violazione dell’articolo 12, comma 5 dello Statuto del contribuente che disciplina i termini della permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente per eseguire le attività di verifica: 30 giorni prorogabili per ulteriori 30 giorni, nei casi di particolare complessità dell’indagine individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio, ridotti a 15 giorni per i contribuenti in regime di contabilità semplificata e lavoratori autonomi, seppur fino ad ora la Cassazione per quanto concerne la causa di inutilizzabilità (ex multis, sentenza 4794/2023) si era sempre espressa in senso contrario siamo adesso, come peraltro rilevato in precedenza da autorevole dottrina istituzionale, in presenza di un’importante novità quindi l’attività ispettiva deve essere condotta non solo applicando correttamente il principio dell’affidamento e della buona fede, cui deve essere sempre improntato il rapporto tra fisco e contribuente, ma anche individuando, nella diversità delle possibili soluzioni quella che pur salvaguardando gli interessi erariali assicuri una reale tutela formale e sostanziale del contribuente sottoposto a verifica. A tal pro, considerato che attualmente la nuova disciplina recata dall’articolo 7-quinquies sanziona espressamente con l’inutilizzabilità la raccolta degli elementi di prova oltre i termini prescritti per l’esecuzione della verifica fiscale, la domanda che ci poniamo è quella del come capire se il periodo massimo di permanenza degli ispettori presso il soggetto verificato, computato facendo riferimento ai giorni di effettiva presenza presso la sede del contribuente, può considerarsi, tra l’altro, superato in ipotesi di esecuzione delle cosiddette verifiche “a rate”, da cui discende un’importante dilatazione della durata dell’attività ispettiva.

Certamente tali situazioni deriveranno da situazioni contingenti che attengono al carico di lavoro dei singoli uffici, ma ciò non può penalizzare il contribuente ledendo i propri diritti, infatti il cittadino non ha nulla a che vedere con le problematiche dell’ufficio in riferimento all’analisi della posizione del contribuente sottoposto ad ispezione.

Ecco che pertanto la nuova disposizione normativa in favore del contribuente altro non fa che evitare di lasciare lo stesso nella piena disponibilità dei verificatori, senza limiti a cui sarebbe consentita ampia libertà nell’uso dei tempi fissati dalla legge per la permanenza nei locali del medesimo adibiti alla verifica fiscale.

Staff di Redazione Palmeristudi                 

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