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Cartella Equitalia e avviso dell’Agenzia delle Entrate nulli se notificati con posta privata

16.12.2016 18:10

Le notifiche di cartelle esattoriali o di accertamenti fiscali devono avvenire solo e unicamente con raccomandata a.r. per il tramite del servizio di Poste Italiane, unico soggetto pubblico legittimato a garantire pubblica fede alle proprie notifiche. Dunque, solo Poste Italiane è delegata alla spedizione di atti fiscali e giudiziari. Risultato: sono nulle tutte le notifiche avvenute in passato (o che, eventualmente, avverranno in futuro) attraverso la posta privata.

 A ribadirlo è il Tribunale di Benevento  che prende spunto da una precedente sentenza della Cassazione.

 L’Agenzia delle Entrate, in particolare, può notificare i propri atti solo attraverso il servizio postale, inviando copia dell’atto in plico sigillato con raccomandata a.r. alla residenza o alla sede del contribuente e senza l’intervento di messi.

 L’atto è spedito in busta chiusa, sigillata, di colore verde, sulla quale non devono essere apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto e sulla quale l’ufficio deve apporre numero di registro cronologico, sottoscrizione, sigillo dell’ufficio.

 L’ufficio deve poi apporre, tanto sull’originale quanto sulla copia dell’atto notificato, la relata di notifica nella quale indica l’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario e il numero identificativo della raccomandata.

 L’importanza dell’avviso di ricevimento

Di particolare importanza, nelle notifiche per posta da parte di Equitalia, RIscossione SIcilia e dell’Agenzia delle Entrate, è l’avviso di ricevimento che è l’unica valida prova del compimento della notifica. Esso deve essere debitamente compilato in ogni sua parte, pena la perdita di ogni validità ed efficacia.

 Se, a seguito di contestazione di mancata notifica dell’atto, sollevata dal contribuente, l’amministrazione fiscale o Equitalia, RIscossione Sicilia, non depositano in giudizio l’originale dell’avviso di ricevimento, il giudice deve accogliere il ricorso del cittadino, non potendo infatti verificare la correttezza del procedimento di notifica.

La sentenza  n. 2035 del 30.01.2014  della Suprema Corte, infatti, stabilisce che le notifiche delle cartelle esattoriali possono avvenire con il servizio postale pubblico, ma mai con quello privato, come con un vettore o un pony express.

 Dunque, secondo la Cassazione, è nulla solo la consegna dell’atto fatta privatamente, mentre, al contrario, la classica busta bianca di Poste Italiane è perfettamente valida.

 La sentenza ricorda infatti che, nel caso di notifiche fatte col servizio postale, attraverso spedizione dell’atto in plico con raccomandata con avviso di ricevimento, quest’ultimo costituisce atto pubblico [2] e, pertanto, le attestazioni in esso contenute godono della stessa fede privilegiata di quelle relative alla notifica (a mezzo posta) eseguita dall’ufficiale giudiziario.

In buona sostanza, secondo la Corte non v’è alcuna differenza tra un postino e un ufficiale giudiziario.

 Non può dirsi la stessa cosa, invece, per le notifiche effettuate mediante un servizio di posta privato (per esempio, il corriere o il pony express). Gli agenti postali di tale servizio non hanno la qualità di pubblici ufficiali. Pertanto, gli atti da essi redatti non godono di quella fede privilegiata (si dice anche “presunzione di veridicità fino a querela di falso”) tipica invece delle attestazioni di pubblici ufficiali.

 Di conseguenza, le attestazioni del postino privato non hanno alcun valore per quanto riguarda la data di consegna dei plichi e non fanno decorrere il termine iniziale per le impugnazioni.

 

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