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Cartelle Esattoriali, è possibile impugnare il diniego a riattivare il pagamento a rate

22.09.2025 12:35

Cartelle Esattoriali, adesso è possibile impugnare il diniego a riattivare il pagamento a rate

Così si esprime la Corte di giustizia tributaria della Regione Puglia: “il rifiuto dell’agente va ricondotto al diniego di agevolazioni

Il contribuente aveva ricevuto il diniego dopo la decadenza da una definizione agevolata, La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia con la sentenza 1918/28/2025 invece ha deciso che “Lo stop alla riattivazione del precedente piano di dilazione con la riscossione è un atto contro cui si può presentare ricorso al giudice tributario.”

Il caso nasce dal provvedimento di rifiuto nei confronti di una società alla riattivazione della precedente rateizzazione del pagamento di alcune cartelle, dopo essere decaduta dalla definizione agevolata per la quale aveva pagato solo le prime due rate. La società ha presentato ricorso. I giudici di primo grado l’hanno accolto e hanno compensato le spese considerando che il provvedimento impugnato era privo di motivazione, perciò andava annullato.

L’agente della riscossione ha proposto appello poiché, a suo avviso, il ricorso introduttivo si doveva considerare inammissibile, dato che l’atto impugnato non rientrava tra quelli previsti dall’articolo 19 del Dlgs 546/1992.

Il collegio di secondo grado, al contrario delle tesi dell’Agente della Riscossione ha ritenuto l’appello non fondato. A proposito della non impugnabilità del rifiuto, la Cgt Puglia ha ricordato come la giurisprudenza abbia da sempre ritenuto che la tassatività dell’elencazione contenuta nell’articolo 19 del Dlgs 546/1992 «vada riferita non ai singoli provvedimenti nominativamente indicati, ma alle categorie a cui questi ultimi sono astrattamente riconducibili, nelle quali vanno ricompresi gli atti atipici o con “nomen iuris” diversi da quelli indicati che però producono gli stessi effetti giuridici». Pertanto, come riporta la sentenza della Cgt Puglia «nessun dubbio quindi, che il diniego di riattivazione di precedenti dilazioni di pagamento, ove pure non specificamente indicato tra gli atti impugnabili ex articolo 19 del Dlgs 546/92, vada ricondotto al diniego di agevolazioni di cui al comma 1 lettera h) ed è, in quanto tale, senz’altro impugnabile con il ricorso giurisdizionale tributario».

Come ricordato ancora dalla pronuncia, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, «l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’articolo 19 del Dlgs 546/1992 non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti incidenti sul rapporto tributario impositivo, allorché sussista l’interesse attuale, concreto ed economicamente valutabile (articolo 100 del Codice di procedura civile) del contribuente a ottenere una diversa definizione del rapporto tributario, donde può essere valutata nel merito la sussistenza o meno delle condizioni di tale definizione (Cassazione civile, sezione tributaria, n. 1335/2024; Cassazione, Sezione V, n. 5174/2023)». Proprio come era avvenuto nel caso esaminato, dato l’interesse della contribuente alla riattivazione delle dilazioni pregresse.

A questo la Cgt Puglia aggiunge un’ulteriore osservazione. L’atto in contestazione – rileva il collegio di secondo grado - non contiene nessuna delle indicazioni richieste «tassativamente» per la motivazione degli atti dall’articolo 7 dello Statuto dei diritti del contribuente: «l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento; l’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela; le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili».

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