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Cartelle esattoriali: Novità sulla rateizzazione

24.10.2022 12:23

In tema di rateizzazione delle cartelle esattoriali e degli avvisi di pagamento dei tributi, a partire dalle domande di dilazione di pagamento presentate dal 16 luglio 2022, la soglia di debito per la quale è possibile ottenere, in modo automatico la rateizzazione, è elevata da 60.000 euro a 120.000 euro.

Lo ha ricordato la Fondazione Accademia Romana di Ragioneria con la pubblicazione della Nota operativa n. 15/2022. In particolare, presentando una semplice domanda all’agente della riscossione è possibile ottenere una rateizzazione ordinaria fino a 72 rate (sei anni), senza la necessità di dover documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria.

Il documento analizza i controlli delle dichiarazioni dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate che sono disciplinati dagli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. 600/1973 e la rateizzazione.

Il Governo, al fine di consentire alle imprese, ai professionisti e agli altri contribuenti di fare fronte alle esigenze di liquidità, anche temporanee, in sede di conversione del Decreto “Aiuti -bis”, (convertito nella L. n. 91/2022) ha introdotto nel decreto, l’art. 15-bis, che modifica la norma che regola l’istituto della rateizzazione delle cartelle di pagamento di cui all’art. 19 del D.P.R. 602/1973.

Nello specifico, con il provvedimento sono state previste le seguenti modiche all’istituto della rateizzazione:

  • per le richieste semplificate, una soglia più alta di debito;
  • l’introduzione di margini più ampi, per evitare decadenze;
  • è stata resa definitiva la possibilità di compensare i crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione con i debiti iscritti a ruolo, cioè le cartelle di pagamento; gli avvisi di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle Entrate o delle Dogane; gli avvisi di addebito dell’INPS.

In particolare, presentando una semplice domanda all’agente della riscossione è possibile ottenere una rateizzazione ordinaria fino a 72 rate (sei anni), senza la necessità di dover documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria.

Con la nuova normativa è stato, inoltre, adeguato anche il servizio per richiedere la dilazione semplificata fino a 120.000 euro direttamente “online”, accedendo con le credenziali SPID, CIE e CNS al servizio “Rateizzo adesso”, disponibile nell'area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER).

Il servizio consente di presentare in autonomia, la richiesta di dilazione ricevendo in automatico via e-mail un piano di pagamento fino a 72 rate (sei anni) senza la necessità di allegare ulteriore documentazione.

Per poter richiedere la dilazione semplificata, la nuova soglia di debito, cioè 120.000 euro, riguarda ogni singola istanza di rateizzazione. Pertanto, appare possibile presentare distinte istanze di dilazione per ciascun carico o partita di ruolo sotto i 120.000 euro anche nel caso in cui l’importo complessivo della cartella risulti superiore.

Nel caso, invece, in cui le somme iscritte a ruolo siano di importo “superiore” a 120.000 euro, la rateizzazione presuppone la presentazione di un’istanza, reperibile nel portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in cui viene specificata la condizione di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.

Per le società e le ditte individuali in regime di contabilità ordinaria occorre allegare alla richiesta il prospetto per la determinazione dell’indice di liquidità e dell’indice Alfa e copia dell’ultimo bilancio approvato e depositato presso il Registro delle Imprese.

L’indice di liquidità è utilizzato per stabilire la maggiore o minore capacità dell’impresa di far fronte agli impegni finanziari a breve termine con le proprie disponibilità liquide, immediate e differite.

Il documento sottolinea come in alcuni casi è necessario presentare all’Agente della Riscossione una relazione economica patrimoniale risalente a non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell’istanza, redatta secondo I criteri previsti dall’art. 2423 e seguenti del Codice civile, comprensiva di tutte le voci del debito complessivo ed approvata dall’assemblea dei soci e dall’Organo di controllo, se istituito.

Per le richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza dai piani di rateizzazione accordati viene determinata dal mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive, invece delle 5 precedentemente previste.

In particolare, la decadenza può avvenire nelle seguenti ipotesi:

  • quando la prima rata non viene pagata entro 37 giorni dal ricevimento della comunicazione (30 giorni previsti per il pagamento più 7 di lieve ritardo);
  • per insufficiente versamento di una qualsiasi rata per una frazione superiore al 3% o, in ogni caso, a 10.000 euro;
  • se non si paga una rata diversa dalla prima entro la scadenza della rata successiva.

Inoltre, occorre anche evidenziare che la Legge n. 91/2022 (Legge di conversione del Decreto “Aiuti” D.L. 50/2022) rende definitiva la possibilità di compensazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili non prescritti, maturati per somministrazione nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, senza più la necessità di rinnovo annuale della misura.

Staff di Redazione Palmeristudi                       

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