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CERTEZZA DEL DIRITTO E RADDOPPIO DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO

16.12.2016 18:26

Entrerà in vigore il prossimo 2 settembre il decreto legislativo 128/2015 sulla certezza del diritto che, dopo aver terminato il suo iter legislativo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.190 del 18-8-2015). Si tratta del provvedimento adottato nel CdM dello scorso 31 luglio in attuazione della Delega Fiscale insieme al decreto sulla fatturazione elettronica tra privati. In realtà, però:

“Dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicheranno anche alle operazioni poste in essere in data anteriore alla loro efficacia per le quali, alla stessa data, non sia stato notificato il relativo atto impositivo”.

Ovvero il decreto diverrà realmente operativo solo dal 1° ottobre e avrà efficacia retroattiva, a patto che non sia stato ancora notificato alcun atto impositivo. Sostanzialmente Il provvedimento si occupa di ridefinire:

  • l’abuso del diritto;
  • la disciplina del raddoppio dei termini di accertamento;
  • il nuovo regime dell’adempimento collaborativo.

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Abuso del diritto

Ricordiamo che secondo l’articolo 1 del Dlgs 128/2015 si configurano come abuso del diritto:

“Una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti”.

Diversamente:

“Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa ovvero dell’attività professionale del contribuente”.

Viene inoltre disposto che:

“Senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti per i singoli tributi, l’abuso del diritto è accertato con apposito atto, preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile un abuso del diritto”.

Inoltre, il decreto specifica che in caso di evasione fiscale non si configuri l’abuso del diritto.

Raddoppio dei termini di accertamento

Secondo quanto disposto dal decreto:

“Il raddoppio non opera qualora la denuncia da  parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di Finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini.”

Dunque perché il raddoppio dei termini possa operare la violazione penale deve essere denunciata dall’Amministrazione finanziaria all’Autorità giudiziaria entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Nei casi di presentazione omessa o nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo.

=> Voluntary disclosure più conveniente

Regime collaborativo

Viene infine istituito il regime di adempimento collaborativo tra l’Agenzia delle Entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell’ordinamento tributario. In questa fase iniziale il regime, che prevede tra l’altro anche una riduzione delle sanzioni amministrative applicabili, è tuttavia riservato solo alle grandi aziende con fatturato superiore ai 10 miliardi di euro e a quelle che hanno aderito al progetto pilota avviato in via sperimentale nel 2013 (con fatturato superiore a un miliardo di euro).

Fonte: Gazzetta Ufficiale.

 

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