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D.L. 62/2026: tutte le criticità applicative e i possibili profili di incostituzionalità alla luce delle prime indicazioni INPS
24.05.2026 14:56
D.L. 62/2026: tutte le criticità applicative e i possibili profili di incostituzionalità alla luce delle prime indicazioni INPS
Il Decreto-Legge 62/2026, presentato come intervento urgente per sostenere l’occupazione femminile e semplificare gli incentivi alle assunzioni, sta generando un’ondata di incertezze operative che né imprese né consulenti né, soprattutto, l’INPS sembrano in grado di gestire con serenità. Le prime indicazioni dell’Istituto — diffuse con la Circolare n. 57/2026 — confermano ciò che molti operatori avevano intuito già alla lettura del testo: la norma è di difficile applicazione, presenta lacune strutturali e rischia di scontrarsi con più di un principio costituzionale e comunitario.
Di seguito una ricognizione completa e ragionata delle criticità.
1. Ambito soggettivo incerto e definizioni normative incomplete
Il decreto introduce un nuovo “bonus donne 2026”, ma:
- non definisce in modo univoco cosa si intenda per donne svantaggiate;
- rinvia a norme previgenti non coordinate;
- utilizza categorie non perfettamente sovrapponibili a quelle europee (Reg. UE 651/2014).
Effetto pratico: l’INPS segnala che gli uffici territoriali non dispongono di criteri omogenei per verificare i requisiti, con rischio di disparità di trattamento e contenzioso.
Profilo di incostituzionalità: violazione dell’art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) per applicazione disomogenea sul territorio nazionale.
2. Requisiti temporali eccessivamente complessi
Il D.L. 62/2026 prevede:
- finestre temporali diverse per assunzioni, trasformazioni e proroghe;
- decorrenze collegate a comunicazioni obbligatorie non sempre sincronizzate;
- un sistema di “prenotazione” dell’incentivo che l’INPS definisce “di difficile gestione”.
Effetto pratico: l’INPS ammette che i sistemi informatici non sono pronti e che molte domande rischiano di essere respinte per ragioni puramente tecniche.
Profilo di incostituzionalità: possibile violazione dell’art. 97 Cost. (buon andamento della PA) per eccesso di complessità non giustificata.
3. Coperture finanziarie incerte e rischio di esaurimento fondi
Il decreto prevede un plafond annuale, ma:
- non stabilisce criteri di priorità;
- non chiarisce se valga l’ordine cronologico;
- non prevede un meccanismo di salvaguardia per le domande già presentate.
L’INPS, nella circolare, avverte che non può garantire la copertura per tutte le richieste, creando un clima di incertezza che scoraggia le assunzioni.
Profilo di incostituzionalità: violazione dell’art. 81 Cost. (copertura finanziaria) e dell’art. 41 Cost. (libertà d’impresa), poiché l’incertezza normativa incide sulle decisioni economiche.
4. Contrasto con la normativa europea sugli aiuti di Stato
Il bonus è presentato come incentivo “generalizzato”, ma:
- introduce selettività basata sul genere;
- non chiarisce se rientri nel regime de minimis;
- non contiene un esplicito riferimento alla notifica alla Commissione Europea.
L’INPS, prudentemente, invita le aziende a verificare autonomamente la compatibilità con i massimali UE.
Rischio: in caso di incompatibilità, l’incentivo potrebbe essere considerato aiuto di Stato illegittimo, con obbligo di restituzione.
5. Mancata coordinazione con gli altri incentivi alle assunzioni
Il D.L. 62/2026 non chiarisce:
- se il bonus sia cumulabile con l’esonero contributivo giovani;
- se prevalga rispetto agli incentivi per percettori di NASpI;
- come si coordini con i contratti di apprendistato.
L’INPS, nella circolare, parla apertamente di “criticità interpretative” e rinvia a future istruzioni.
Effetto pratico: le imprese non sanno quale incentivo scegliere e rischiano di perdere benefici per errori formali.
6. Retroattività mascherata e violazione del principio di affidamento
Il decreto prevede che alcune assunzioni effettuate prima dell’entrata in vigore possano rientrare nel bonus, purché rispettino requisiti successivamente introdotti.
Questo meccanismo:
- crea incertezza giuridica;
- espone le aziende a controlli ex post;
- contrasta con il principio di affidamento tutelato dalla Corte Costituzionale.
Profilo di incostituzionalità: violazione dell’art. 3 e dell’art. 11 delle Preleggi (irretroattività delle norme sfavorevoli).
7. Eccesso di delega e abuso dello strumento del decreto-legge
Il D.L. 62/2026 interviene su materie:
- prive dei requisiti di necessità e urgenza;
- già disciplinate da norme ordinarie;
- che richiederebbero un confronto parlamentare più ampio.
La Corte Costituzionale ha più volte censurato decreti-legge “onnicomprensivi” o privi di reale urgenza.
Profilo di incostituzionalità: violazione dell’art. 77 Cost.
8. Responsabilità in capo ai datori di lavoro e rischio di contenzioso
La circolare INPS chiarisce che:
- la responsabilità della corretta fruizione dell’incentivo ricade integralmente sul datore di lavoro;
- eventuali errori comportano recupero delle somme con sanzioni;
- l’INPS non può garantire assistenza preventiva.
Effetto pratico: le imprese si trovano a navigare in un quadro normativo incerto, con rischio elevato di contestazioni future.
Conclusioni: un decreto nato per semplificare che complica tutto
Il D.L. 62/2026, nelle intenzioni, avrebbe dovuto sostenere l’occupazione femminile e razionalizzare gli incentivi. Nella pratica:
- introduce definizioni ambigue;
- crea sovrapposizioni normative;
- scarica sugli uffici INPS oneri non gestibili;
- espone imprese e lavoratrici a incertezza e contenzioso;
- rischia di violare principi costituzionali e norme UE.
Serve un intervento correttivo rapido — in sede di conversione o con un nuovo provvedimento — per restituire certezza del diritto e rendere l’incentivo realmente utilizzabile.
ANALISI TECNICA: TUTTE LE CRITICITÀ DEL D.L. 62/2026
(profili applicativi, logici, sistematici e costituzionali)
1. Il TEC senza definizione: la norma che pretende ciò che non misura
Il decreto introduce il Trattamento Economico Complessivo (TEC) come parametro per accedere agli incentivi, ma:
- non definisce cosa rientri nel TEC (minimi? superminimi? indennità? welfare? premi?).
- non indica come calcolarlo (mensile? orario? annualizzato?).
- non chiarisce se il TEC debba essere confrontato con il CCNL “leader”, con quello “comparativamente più rappresentativo”, o con il contratto applicato.
Effetto pratico: L’INPS, nella circolare 57/2026, afferma che non è in grado di verificare il requisito e che la responsabilità ricade integralmente sul datore di lavoro tramite autodichiarazione.
Criticità giuridica: Una norma che impone un requisito senza fornire il parametro tecnico viola i principi di:
- legalità sostanziale (art. 23 Cost.),
- certezza del diritto (art. 3 Cost.),
- buona amministrazione (art. 97 Cost.).
2. L’autodichiarazione “penalmente rilevante” del datore di lavoro
Il DL impone al datore di lavoro di autocertificare che il salario applicato è “giusto” secondo il TEC.
Problemi:
- Il datore non ha gli strumenti per calcolare il TEC.
- L’INPS non può verificarlo.
- La dichiarazione può integrare falsità ideologica (art. 483 c.p.) se ritenuta non corretta.
- La responsabilità penale è scaricata su chi non ha il potere di determinare il parametro.
Profili di incostituzionalità:
- Violazione del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.).
- Violazione del principio di colpevolezza (art. 27 Cost.): non si può punire chi non ha la possibilità materiale di adempiere correttamente.
- Violazione dell’art. 41 Cost.: ostacolo irragionevole all’attività d’impresa.
3. Il decreto-legge usato per una riforma strutturale (senza urgenza)
Il DL 62/2026 interviene su:
- salario minimo/giusto,
- incentivi all’occupazione,
- contrasto al caporalato digitale.
Si tratta di materie strutturali, non emergenziali.
Problema: L’art. 77 Cost. consente il decreto-legge solo in casi straordinari di necessità e urgenza. Qui l’urgenza non è motivata, né motivabile.
Rischio concreto: Il DL è impugnabile davanti alla Corte costituzionale per abuso dello strumento.
4. Interferenza con la contrattazione collettiva
Il decreto:
- introduce un parametro economico (TEC) che si sovrappone ai minimi tabellari dei CCNL;
- attribuisce allo Stato un ruolo di fatto paranormativo nella determinazione salariale;
- crea un sistema di incentivi che premia alcuni contratti e penalizza altri.
Profili di incostituzionalità:
- Violazione dell’art. 39 Cost. (autonomia sindacale).
- Violazione dell’art. 36 Cost. (retribuzione proporzionata e sufficiente): il legislatore non può introdurre un parametro alternativo senza criteri oggettivi.
- Violazione dell’art. 117 Cost. (riserva allo Stato e alle Regioni): interferenza con competenze concorrenti in materia di lavoro.
5. Norma inapplicabile = norma incostituzionale
La Corte costituzionale ha più volte affermato che una norma:
- oscura,
- indeterminata,
- non applicabile,
è irragionevole e quindi contraria all’art. 3 Cost.
Il DL 62/2026:
- non è applicabile dagli uffici INPS (come da circolare 57/2026)
- non è applicabile dai consulenti del lavoro,
- non è applicabile dai datori di lavoro.
Una norma che nessuno può applicare è, per definizione, incostituzionale.
6. Rischio di aiuti di Stato e violazione del diritto UE
Gli incentivi subordinati al TEC:
- possono generare disparità tra imprese che applicano contratti diversi;
- possono essere considerati aiuti di Stato selettivi (art. 107 TFUE);
- non risultano notificati alla Commissione europea.
Già in passato misure simili sono state bocciate o sospese.
7. Contraddizioni interne e incoerenze sistematiche
- Il decreto parla di “salario giusto” ma non introduce alcun salario minimo.
- Richiede un parametro (TEC) che non esiste.
- Impone obblighi ai datori ma non fornisce strumenti.
- Richiede all’INPS controlli che l’INPS dichiara di non poter fare.
- Collega incentivi a un requisito non verificabile.
È un caso da manuale di cattiva tecnica legislativa.
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