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DECRETO FISCALE - 26 OTTOBRE 2021, nr.146 Capo III Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

07.11.2021 10:34

Capo III
Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro

Sospensione dell’attività imprenditoriale: a chi si applica e con quali sanzioni

Alla luce del recente incremento degli infortuni sui luoghi di lavoro, che ha funestato il nostro paese con decine di morti, il governo è voluto intervenire con un primo provvedimento, nel tentativo di mettere un freno a questo andamento alquanto anomalo.

A nostro avviso è ben poco quanto stabilito dal governo e non è certo un provvedimento risolutivo per arginare la disastrosa situazione e per questo speriamo che in un futuro prossimo, possa essere rivista tutta la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il decreto fiscale n. 146, in vigore dallo scorso 22 ottobre e pubblicato in GU n.252 del 21-10-2021, ha radicalmente modificato la regolamentazione del provvedimento cautelare di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Al capo III° il nuovo art. 14 del TUSL prevede che adesso il provvedimento debba essere adottato in caso di impiego di personale “in nero” in misura pari o superiore al 10% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nonché in caso di gravi violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro espressamente individuate (ed elencate) dal legislatore. A quali datori di lavoro si applicano le novità e cosa rischiano i trasgressori?

Riduzione della percentuale di lavoratori in nero, eliminazione del requisito della reiterazione delle violazioni in materia di salute e sicurezza e incremento differenziato della somma aggiuntiva da pagare per chiederne la revoca. Sono appunto queste, alcune delle novità contenute nell’art. 13 del D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021 che, a decorrere dal 22 ottobre 2021, ha radicalmente modificato la regolamentazione del provvedimento cautelare di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Finalità del provvedimento di sospensione

Il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale è stato introdotto nel 2006 con la finalità di reprimere il lavoro sommerso ed assicurare così una più efficace azione di prevenzione degli infortuni sul lavoro. La constatazione dalla quale il Legislatore è partito è che l’integrità psico-fisica dei lavoratori possa essere garantita soltanto se alla base vi sia un’assunzione regolare, giacché il personale irregolarmente assunto non è stato verosimilmente addestrato ed informato sui pericoli che caratterizzano l’attività svolta.

Per quanto la tendenza delle morti bianche presenti un andamento decrescente nel corso degli ultimi anni (nel primo semestre 2021 l’INAIL, nonostante i decessi conseguenti al Covid-19, registra una riduzione del 5,61% delle denunce di infortunio con esito mortale rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente), i tragici eventi verificatisi negli ultimi mesi hanno prepotentemente riportato all’attenzione delle istituzioni e della società civile il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per tentare di contrastare questa drammatica situazione, il Governo ha deciso di intervenire sulla disciplina prevenzionistica e, a tale scopo, ha modificato alcune fondamentali norme contenute nel D.lgs. n. 81/2008 (Testo unico della salute e sicurezza sul lavoro). Così facendo ha riscritto l’art. 14 del TUSL contenente, appunto, le disposizioni sul provvedimento cautelare di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Presupposti per l’adozione del provvedimento

Il nuovo art. 14 del D.lgs. n. 81/2008 prevede che il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale debba essere adottato in tutti i casi in cui venga accertata - nell’unità produttiva ispezionata - una delle seguenti circostanze:

  • Impiego di personale “in nero” in misura pari o superiore al 10% del totale dei lavoratori regolarmente occupati;
  • Gravi violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate dall’Allegato I del medesimo TUSL (anch’esso riscritto).

Per il calcolo dell’aliquota del 10% di lavoratori non risultanti dalla documentazione obbligatoria (prima era il 20%), si precisa che essa va calcolata sul totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo.

Relativamente, invece, all’ipotesi di adozione del provvedimento a fronte delle accertate violazioni in materia salute e sicurezza sul lavoro, il legislatore ha inciso di più rispetto a prima, eliminando il caso della “reiterazione” delle gravi violazioni commesse. Ciò è dovuto al mancato completamento della precedente normativa in materia di sicurezza ed in particolar modo alla mancanza di una banca dati nazionale sulla violazione della norma in materia di sicurezza che ne consentisse la verifica, cosa che ha fino ad oggi ha reso impossibile accertarne la presenza per la stessa azienda.

Quindi dal 22 ottobre 2021rischia la sospensione dell’attività il datore di lavoro che commette, anche per la prima volta, una delle violazioni indicate nell’aggiornato Allegato I.

A questo proposito, le gravi irregolarità che, una volta accertate, costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento interdittivo sono state adesso univocamente individuate dall’Allegato I del TUSL.

Gravi violazione della disciplina di tutela della SSL ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all’art. 14 (ALLEGATO I al D.lgs. n. 81/2008 come sostituito dal D.L. n. 146/2021)

 

Fattispecie

Importo somma aggiuntiva

1

Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi

euro 2.500

2

Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione

euro 2.500

3

Mancata formazione ed addestramento

euro 300 per ciascun lavoratore interessato

4

Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile

euro 3.000

5

Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)

euro 2.500

6

Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto

euro 300 per ciascun lavoratore interessato

7

Mancanza di protezioni verso il vuoto

euro 3.000

8

Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno

euro 3.000

9

Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

euro 3.000

10

Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

euro 3.000

11

Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)

euro 3.000

12

Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

euro 3.000

 

Ambito di applicazione del provvedimento

Il provvedimento è destinato essenzialmente ai datori di lavoro che rivestono la qualifica d’imprenditore ai sensi degli artt. 2082 e/o 2083 c.c.

Alla luce di ciò, il decreto e le sue norme non potranno essere adottati:

  • A carico dei datori di lavoro domestici ex art. 2240 e ss. c.c.;
  • Nell’ambito delle professioni intellettuali cosiddette “protette” di cui agli artt. 2229 e ss. c.c., per le quali è necessario l’iscrizione ad appositi albi o elenchi (salvo che non svolga un’attività imprenditoriale);
  • A carico delle ONLUS; sul punto va chiarito che l’esenzione in argomento vale solo per quelle organizzate in forma associativa e non per le cooperative sociali che, pur essendo di diritto delle ONLUS ai sensi dell’art. l, Legge n. 381/1991, svolgono comunque un’attività imprenditoriale;
  • Nei confronti delle organizzazioni sindacali e associazioni datoriali;
  • A carico dei partiti politici;
  • Per le organizzazioni culturali, religiose e di tendenza purché i servizi e i beni prodotti vengano immessi sul mercato a prezzo “politico”, ovvero, ad un prezzo inidoneo a coprire i costi relativi ai fattori produttivi.

Inoltre, è stato confermato che il provvedimento interdittivo non può essere adottato nel caso in cui il lavoratore "in nero" risulti l'unico occupato dall'impresa (c.d. microimpresa). In tali circostanze gli organi di vigilanza, in via cautelare, potranno disporre l’allontanamento del lavoratore fino a quanto il datore di lavoro non abbia provveduto a regolarizzarlo, anche e soprattutto sotto il profilo della sicurezza.

Chi ha il potere di sospensione

Sotto il profilo della legittimazione attiva, l’adozione del provvedimento è attribuita:

  • Al personale ispettivo dell’INL, legittimato a adottarlo tanto nell’ipotesi di presenza di lavoratori irregolari quanto nell’ipotesi di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. A tal proposito il Decreto, in una logica di espansione e di rafforzamento delle competenze prevenzionistiche attribuite all’INL, ha previsto adesso che la competenza del personale ispettivo dell’Agenzia sia estesa a tutti i settori produttivi (e non più soltanto ad alcuni limitati ambiti come accadeva prima);
  • Al personale delle Aziende sanitarie locali, limitatamente alla accertata presenza sui luoghi di lavoro di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • Al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, che ha competenza esclusiva e limitata alle violazioni in materia di prevenzione incendi.

Effetti del provvedimento

Gli effetti del provvedimento di sospensione restano circoscritti alla parte dall’attività imprenditoriale interessata dalla violazione (unità produttiva, cantiere, ecc.) e non all’intera impresa.

Tuttavia, diversamente dal passato, adesso la sospensione potrà essere ulteriormente limitata. Nel Decreto, infatti, si legge che il provvedimento verrà alternativamente adottato in relazione all’attività lavorativa prestata dai lavoratori individualmente interessati dalle seguenti gravi violazioni sulla sicurezza:

  • mancata formazione e addestramento;
  • violazione e mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto.

In questi casi, pur potendo l’attività imprenditoriale proseguire, i lavoratori coinvolti dovranno essere sospesi dal lavoro mantenendo, ovviamente, tutti i loro diritti, ivi compresi quelli patrimoniali e previdenziali.

Relativamente all’efficacia temporale del provvedimento occorre, invece, fare un necessario distinguo:

  • Se l’adozione è conseguente all’ipotesi di lavoro irregolare, il provvedimento avrà normalmente decorrenza posticipata alle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo a quello in cui è stato adottato; a questo riguardo la precedente prassi operativa aveva già chiarito che il “giorno lavorativo successivo” è il giorno di apertura dell’ufficio che ha emanato il provvedimento (e non a quello di adozione del provvedimento). Pertanto, ad esempio, se il provvedimento venisse adottato il venerdì, la decorrenza verrebbe posticipata alle ore 12:00 del lunedì successivo;
  • Se l’adozione fosse, invece, conseguente a violazioni di norme prevenzionistiche, o se comunque si dovessero riscontrare situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi, l’efficacia del provvedimento sarà necessariamente immediata.

Come conseguenza dell’adozione del provvedimento in parola, il decreto fiscale continua a prevedere una sorta di “sanzione indiretta”. Difatti, per tutto il periodo di sospensione, è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all’ANAC ed al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per i conseguenti adempimenti.

Revoca del provvedimento

Il provvedimento cautelare di sospensione è, per sua natura, temporaneo. Difatti, l’art. 14 del TUSL prevede che il datore di lavoro possa richiedere, all’organo di vigilanza che lo ha emesso, la revoca dello stesso in presenza delle seguenti condizioni:

  1. La regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza (es. visita medica di idoneità alla mansione, formazione e informazione);
  2. L’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
  3. La rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all’Allegato I;
  4. In caso di adozione del provvedimento per lavoro irregolare, il pagamento, di una somma aggiuntiva così determinata: € 2.500 fino a 5 lavoratori irregolari; € 5.000 qualora siano impiegati più di 5 lavoratori irregolari;
  5. In caso di adozione del provvedimento per gravi violazioni delle norme di SSL, il pagamento, di una somma aggiuntiva di importo pari a ciascuna fattispecie individuata dal sopra indicato Allegato I.

In caso di accertamento contemporaneo di una o più delle suddette violazioni prevenzionistiche, gli importi relativi andranno, quindi, sommati.

Per punire ancor più severamente i trasgressori “seriali”, un’ulteriore novità introdotta dal DL n. 146/2021 prevede che le somme aggiuntive siano raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti all’adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione. Però, come espresso anche sopra, tuttavia in mancanza di una banca dati nazionale da consultare in tempo reale, sarà ben difficile, per il personale ispettivo, accertare tempestivamente questi eventuali precedenti; pertanto, si spera che venga istituita presto da parte del Ministero del Lavoro la Banca dati Nazionale sulle aziende e sugli Infortuni sul lavoro, in modo da poter meglio monitorare l’andamento infortunistico di ogni singola azienda in Italia

Così come in precedenza, anche adesso, su istanza di parte, è possibile pagare le suddette somme in due soluzioni ma con differenti modalità. Dal 22 ottobre, difatti, il datore di lavoro può richiedere di pagare soltanto il 20% all’atto della richiesta di revoca del provvedimento, mentre il restante 80%, maggiorato del 5%, potrà versarlo entro sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca.

In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell’importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell’istanza diviene titolo esecutivo per l’importo non versato.

Inosservanza del provvedimento

Sono state anche rimodulate e riviste le sanzioni previste in caso di inosservanza. In particolare, adesso il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento interdittivo è punito:

  • con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
  • Con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

Trattandosi di una violazione penale di tipo contravvenzionale, in quest’ultima ipotesi sarà applicabile l’estinzione agevolata per mezzo della procedura di prescrizione obbligatoria prevista dall’art. 301 D.lgs. n. 81/2008 (in caso di adempimento, è previsto il pagamento in sede amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda).

Staff di Redazione Palmeristudi

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