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Decreto-legge «Sostegni ter» nuovi “Contributi a fondo perduto”

23.01.2022 10:41

Novità nell’erogazione del nuovo contributo a fondo perduto per chi ha perso il fatturato.

Ad erogare gli aiuti non sarà più l’Agenzia delle entrate, ma il Mise

I nuovi “Contributi a fondo perduto” infatti, che saranno erogati alle imprese del commercio al dettaglio, a bar, ristoranti, imprese di catering, imprese organizzatrici di feste e cerimonie, gestori di piscine, imprese particolarmente colpite dalle restrizioni causa pandemia, con quanto previsto dal nuovo decreto legge «Sostegni ter» approvato ieri dal Consiglio dei ministri, non dovranno più presentare l’istanza all’Agenzia delle entrate ma al Ministero dello sviluppo economico, che provvederà a definire modalità e termini per la concessione degli aiuti che lo stesso MiSe provvederà ad erogare. A questi aiuti si aggiunge l’ampliamento del bonus investimenti 4.0 (inclusi nel Pnrr), mediante innalzamento della soglia massima degli investimenti finanziabili con credito d’imposta del 5%: soglia che passa da 20 a 50 mln.

In seno al MiSe è istituito il «Fondo per il rilancio delle attività economiche» per la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese che svolgono in via prevalente il commercio al dettaglio di cui ai codici Ateco 47.19, 47.30, 47.43, di tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99. (nds… si tratta di empori, attività di vendita al dettaglio di carburanti, mobili, apparecchi audiovisivi, prodotti ad uso domestico, oggetti d’arte, ecc. a cui si aggiungono gli esercenti la vendita di confezioni, calzature e articoli in pelle, profumeria, fiori e piante, orologi e gioielli, ecc.)

Per ottenere gli aiuti occorre avere un ammontare di ricavi 2019 non superiore a 2 milioni di euro e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.

Dopo la chiusura del termine finale per la trasmissione delle istanze di contributo, le risorse verranno ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna un importo determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi 2021 e l'ammontare me[1]dio mensile dei ricavi 2019.
A tale differenza verrà applicata una percentuale dal 40 al 60% variabile a seconda dei ricavi 2019 (per scaglioni da 400.000 a 2 mln di euro).

 Le domande vanno presentate online al Mise.

Per il 2022 sono stati stanziati inoltre 40 mln per le imprese di cui ai codici Ateco 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, che:

• nel 2021 hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 40% rispetto al 2019;

• nel 2021 hanno registrato un peggioramento del risultato di esercizio pari o superiore alla percentuale definita dal decreto Mef ex art. 1, c. 19, dl 73/2021.

Staff di Redazione Palmeristudi

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