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Decreto SIISL (D.M. n. 134/2026) e Bonus Assunzioni: Analisi Tecnica, Criticità e il Giallo della "Retroattività"
09.10.2026 11:45
La gestione degli incentivi all’occupazione è stata recentemente travolta da una novità procedurale e normativa di primaria rilevanza. Con la firma del Decreto Ministeriale n. 134 del 5 ottobre 2026, attuativo dell’art. 14, comma 1, del D.L. n. 159/2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha formalizzato l'integrazione del sistema informativo SIISL (Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa) nei processi di fruizione dei benefici contributivi.
Se da un lato l’obiettivo espresso dal legislatore è la digitalizzazione, la tracciabilità e la massima trasparenza dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro, dall’altro le modalità di avvio e la formulazione del testo decretale hanno generato un immediato sconcerto tecnico-operativo tra i Consulenti del Lavoro e gli operatori del settore.
1. Il quadro normativo: Cosa stabilisce l'Articolo 3 del D.M. 134/2026
Il cuore dell'intervento risiede nell'obbligo, a carico dei datori di lavoro privati che intendono accedere alle agevolazioni contributive (ad eccezione dell'apprendistato), di pubblicare preventivamente la posizione lavorativa (vacancy) sulla piattaforma SIISL.
In base al testo diffuso dell'Articolo 3 del Decreto:
- Obbligo di Vacancy: Il riconoscimento dei benefici contributivi è subordinato alla preventiva pubblicazione dell'offerta di lavoro sul SIISL. Il codice univoco generato (ID Vacancy) dovrà poi comparire nei flussi di denuncia UniEmens per consentire all'INPS le opportune verifiche di spettanza.
- Regime Ordinario (a decorrere dal 1° dicembre 2026): La pubblicazione della vacancy sul SIISL dovrà essere obbligatoriamente preventiva o contestuale rispetto all'instaurazione del rapporto di lavoro.
- Periodo Sperimentale e il nodo della Sanatoria (sino al 30 novembre 2026): Per le assunzioni effettuate nel periodo transitorio compreso tra il 1° aprile 2026 e il 30 novembre 2026, il decreto dispone che la pubblicazione della posizione lavorativa possa avvenire anche successivamente all'assunzione.
2. Le Criticità e la Discrepanza "Testo diffuso vs Dichiarazioni del Ministero e CNO dei Consulenti del Lavoro"
È proprio sulla disciplina transitoria e retroattiva che si è aperto un acceso scontro interpretativo.
A. Il paradosso della "Retroattività Procedurale"
La formulazione contenuta nell'art. 3, comma 2, del D.M. 134 impone agli studi professionali e alle aziende di recuperare ex post tutte le assunzioni agevolate già effettuate dal 1° aprile 2026 ad oggi, inserendo fittiziamente su SIISL vacancy relative a contratti di lavoro già sottoscritti e operativi. Trattasi di un adempimento burocratico privo di utilità sostanziale (il lavoratore è già stato assunto) e lesivo del principio di affidamento, oltre a violare la logica propria della piattaforma SIISL, pensata per incrociare domande di lavoro attive.
B. Il Cortocircuito: La smentita informale di CNO e Ministero
Nei giorni immediatamente successivi alla firma del Decreto, a fronte delle forti proteste sollevate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro (CNO) e dal mondo professionale, sono emerse rassicurazioni e note interlocutorie secondo cui l'obbligo di vacancy NON sarebbe retroattivo e le assunzioni pregresse dal 1° aprile non dovrebbero subire penalizzazioni o richiedere inserimenti retroattivi.
Si è creata così una gravissima discrepanza sostanziale:
- Da una parte, il Testo Ufficiale del D.M. 134 (in corso di registrazione): Prevede esplicitamente la regolarizzazione ex post fino al 30 novembre.
- Dall'altra, le circolari informative e i comunicati di CNO e Ministero: Sostengono l'inapplicabilità retroattiva dell'obbligo, promettendo una rettifica formale prima della pubblicazione definitiva in Gazzetta Ufficiale / Pubblicità Legale.
Come emerso anche nei commenti della stampa specializzata e dei forum di settore, gli operatori si trovano di fronte a un amaro scenario professionale in cui "la toppa rischia di essere peggiore del buco", dovendo gestire scadenze operative senza la certezza del diritto e in attesa che il testo definitivo venga eventualmente emendato.
3. Impatto Operativo per le Imprese e la Gestione di Studio
In attesa del testo registrato dalla Corte dei Conti e pubblicato integralmente, lo Studio PALMERI raccomanda cautela e una corretta pianificazione delle procedure interne:
- Unilav e SIISL restano distinti: La pubblicazione della vacancy su SIISL non sostituisce la Comunicazione Obbligatoria di instaurazione del rapporto (Unilav), che mantiene le proprie scadenze e canali regionali.
- Pianificazione dal 1° dicembre 2026: Per ogni nuova assunzione agevolata che si intenda perfezionare a partire dal 1° dicembre 2026, occorrerà prevedere nei tempi aziendali la previa apertura della posizione su SIISL prima del perfezionamento del contratto.
- Mappatura delle assunzioni 01/04/2026 – 30/11/2026: È opportuno mappare tutti i rapporti agevolati instaurati nel periodo transitorio e attendere le ultime circolari esplicative INPS/Ministero prima di effettuare inserimenti ex post che potrebbero rivelarsi superflui a seguito del promesso intervento correttivo.
Conclusioni dello Studio
Il nuovo sistema SIISL per i bonus assunzioni rappresenta una svolta strutturale nella fruizione degli incentivi contributivi. Tuttavia, l'incertezza generata dall'emanazione di norme dal sapore retroattivo e dalle successive rassicurazioni "sotto banco" evidenzia ancora una volta la distanza tra l'ideazione delle piattaforme informatiche e la vita reale di imprese e professionisti.
Il nostro Studio continuerà a monitorare costantemente l'iter del D.M. 134 e l'emissione delle relative circolari operativi INPS per garantire alle aziende clienti la massima tutela nel rispetto degli adempimenti e la piena fruizione dei benefici spettanti.
Per informazioni o per una verifica preventiva dell'impatto della normativa sulle assunzioni programmate, è possibile contattare i professionisti dello Studio.
Dr. Luciano PALMERI
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