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E' nulla l’ipoteca senza comunicazione ad hoc

17.10.2022 18:22

È nulla l’iscrizione di ipoteca, di cui pur sia informato il contribuente, senza che a questi sia preventivamente inoltrata la necessaria precedente comunicazione che, prevista dall’art. 77 dpr n. 602/73, renda nota allo stesso l’intenzione del concessionario di procedere alla misura e la concessione del termine di 30 giorni per poter presentare memorie difensive. Si tratta dei noti canoni ripresi dalla Ctr del Lazio nella sentenza n. 3221/2022 emessa dalla sezione 17 e depositata lo scorso 12 luglio.

Il Fatto:

un contribuente aveva impugnato un avviso di iscrizione ipotecaria, sotteso a diverse cartelle di pagamento e ad un avviso di accertamento.

La Ctp Romana respingeva il ricorso sostenendo che tutti gli atti presupposti all’avviso, fossero stati ritualmente notificati ma, con proprio appello, la parte faceva rilevare al collegio di secondo grado che i primi giudici avevano omesso di pronunciarsi sulla eccezione di mancata notifica della necessaria comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.

Tale omissione violava il disposto dell’art.77 del dpr. 602/73 che prevede, in tema di riscossione, che l’iscrizione di ipoteca, in quanto incidente in negativo sugli interessi del contribuente, deve essere preceduta, a pena di nullità, sulla comunicazione allo stesso dell’intenzione di procedervi e dalla concessione del termine di 30 giorni, per consentirgli l’esercizio del diritto di difesa.

Staff di Redazione Palmeristudi                        

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