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FERMO AMMINISTRATIVO: La mancata esibizione della cartella di pagamento determina la nullità del fermo

16.12.2016 18:44

In caso di notifica della cartella di pagamento mediante invio diretto di una busta chiusa raccomandata postale, è onere del mittente fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto, allorché risulti solo la cartolina di ricevimento e il destinatario contesti il contenuto della busta medesima, perché la ricevuta di ritorno prova solo il fatto che il contribuente ha ricevuto un plico, ma non assolutamente il suo contenuto

In caso di notifica della cartella di pagamento mediante invio diretto di una busta chiusa raccomandata postale, è onere del mittente fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto, allorché risulti solo la cartolina di ricevimento e il destinatario contesti il contenuto della busta medesima, perché la ricevuta di ritorno prova solo il fatto che il contribuente ha ricevuto un plico, ma non assolutamente il suo contenuto. Lo ha stabilito la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, sez. III, con la sentenza n. 469/03 del 4 novembre 2014.

IL FATTO
Un contribuente ricorre regolarmente contro Equitalia Centro spa previa sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, avverso il fermo amministrativo di beni mobili registrati del 22/10/2013 mediante il quale veniva intimato il pagamento di € 11.022,24 eccependo preliminarmente la strumentalità del bene -autovettura -, per lo svolgimento della propria attività lavorativa e declaratoria di inesistenza e/o nullità del fermo amministrativo per inesistenza della notifica e nullità per mancata allegazione degli atti prodromici.

Equitalia resiste in giudizio con richiesta di rigetto in tote del ricorso, eccependo l’infondatezza in fatto e diritto motivi del ricorso, assumendo la mancata prova della strumentalità del bene pignorato e, in ordine ai diversi motivi addotti dal contribuente, la regolarità del fermo relativamente a notifica e contenuto.

Successivamente al rigetto dell’istanza di sospensione il contribuente insiste per i vizi di nullità del fermo a motivo della mancata allegazione e/o produzione degli atti presupposti – cartelle di pagamento -, dalle quali trae origine il provvedimento impugnato, eccependo che Equitalia non ha allegato all’atto pervenuto, a supporto delle pretese, alcuna cartella di pagamento completa di relata di notifica, limitandosi ad enunciarne solo gli estremi, pregiudicando in tal modo il diritto alla difesa del contribuente.

LA DECISIONE DELLA CTP DI REGGIO EMILIA
La CTP accoglie il ricorso presentato dal contribuente. In particolare, i giudici ricordano come La Corte di Cassazione abbia già sancito l’illegittimità di quei provvedimenti cui non vengono allegati gli atti dai quali traggono origine, sebbene richiamati, per il fatto che l’allegazione degli atti è funzionale alla tutela del diritto di difesa ai sensi dell’art. 7 dello Statuto del contribuente, risultando insufficiente il mero riferimento al numero e alla data di altro atto, la cui mera indicazione imporrebbe per sovrappiù al destinatario un’attività di ricerca del documento non prodotto, col risultato di comprimerne il diritto di difesa, (cfr. Sent. n. 18532/2010; n. 20535/10).
In questo senso la mancata allegazione delle copie delle cartelle di pagamento, giustificative nella fattispecie dei crediti dell’Agente della riscossione ed all’origine del provvedimento di fermo, ne comporterebbe la nullità.

Sul punto della mancata esibizione di copia degli atti richiesti, la CTP osserva tra l’altro, che la giurisprudenza di legittimità ha statuito circa il contenuto e la notifica degli atti della riscossione che sia l’Agente della riscossione ad assolvere l’onere probatorio del contenuto delle cartelle di pagamento e degli atti della riscossione, indirizzati nei confronti del contribuente, nonché della ritualità e tempestività della loro notificazione (Cass. n. 24031/2006; n. 22041/2010; n. 18252/2013): “Nel caso di notifica della cartella di pagamento mediante l’invio diretto di una busta chiusa raccomandata postale, è onere del mittente il plico raccomandato fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto, allorché risulti solo la cartolina di ricevimento ed il destinatario contesti il contenuto della busta medesima”.

Nell’ordinanza n. 18252/13 sopra richiamata la Corte di Cassazione ha sancito, che la ricevuta di ritorno prova solo il fatto che il contribuente ha ricevuto un plico, ma non assolutamente il suo contenuto: …. “ciò che si è verificato è che la società Concessionaria ha provveduto – in applicazione del menzionato art. 26 a notificare la cartella di pagamento con invio diretto della raccomandata postale, la quale ultima (alla stregua di qualunque atto pubblico) fa fede esclusivamente delle circostanze che vi sono attestate, tra le quali non figura certamente la certificazione circa l’integrità dell’atto che è contenuto nel plico e men che meno la certificazione della corrispondenza tra l’originale dell’atto e la copia notificata”.

Nel caso di specie – affermano i giudici della CTP Reggio Emilia – “il Concessionario non ha fornito la dimostrazione dell’effettuata consegna al ricorrente del plico raccomandato contenente il corpo delle cartelle, essendo insufficienti l’esibizione della relata di notifica e men che meno degli estratti di ruolo, pur prodotti dall’agente della riscossione, i quali restano ben distinti dalle cartelle di pagamento e meramente descrittivi del credito iscritto a ruolo dall’Ente impositore”.
Infatti, non possono ricondursi effetti giuridici esterni né alle relate di notifiche, tantomeno agli estratti di ruolo, in quanto documenti privi dei requisiti necessari volti a giustificare la corretta pretesa fiscale.
La cartella di pagamento, laddove prodotta avrebbe garantito al contribuente l’esercizio del diritto di difesa nei termini perentori previsti dal D.Lgs. n. 546/1992; la relata di notifica, invece, prodotta non è un atto giuridicamente rilevante ai fini della pretesa erariale, o meglio, non può esserlo se non accompagnata all’atto cui si riferisce.

Concludono i giudici che “in assenza dei documenti previsti dall’art. 26, comma 4, del D.P.R. n. 602/1973, preso atto che il Concessionario non ha prodotto o non è stato in grado di esibire alcun documento a giustificazione della pretesa creditoria, la Commissione riconosce la giuridica inesistenza degli atti prodromici, con conseguente invalidità del fermo impugnato”.

CTP Reggio Emilia – Sentenza N. 469/03/2014

Agenzia delle entrate Ctp Reggio Emilia Notifica cartella di pagamento 2014-12-05

 

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