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G.D.P.R. General Data Protection Regulation - Nuove norme in materia di privacy

09.03.2018 15:46

Il 25 maggio 2018 è ormai alle porte. Ancora un paio di mesi e il nuovo regolamento europeo relativo alla protezione dei dati personali delle persone fisiche ed alla loro libera circolazione sarà operativo.

Con il nuovo regolamento cambieranno le regole per coloro che si trovano a maneggiare dati personali: ad esempio le società di telefonia, le pubbliche amministrazioni, i consulenti del lavoro, le società di consulenza e qualsiasi azienda con cui l’utente si troverà a sottoscrivere un contratto contenente i suoi dati personali.

Il Regolamento andrà a sostituire il Codice della Privacy attualmente in vigore in Italia, riconoscendo importanti ed ampi diritti ai cittadini ed imponendo alle imprese ed alla Pubblica Amministrazione una forte responsabilizzazione.

Secondo la nuova disciplina europea, devono conformarsi alle prescrizioni dettate in punto di privacy tutte le aziende pubbliche e tutte quelle realtà (anche private) in cui il trattamento dei dati presenta rischi specifici. Il Regolamento si applica solo al trattamento di dati personali delle persone fisiche.

La nuova disciplina in tema di trattamento di dati personali prevede un concetto nuovo e sinora sconosciuto: ossia il concetto di scadenza dei dati. Ciò significa che nel momento in cui l’azienda entra in possesso di dati di alcuni utenti, non può tenerli per sempre.

Pertanto ogni azienda nella propria informativa privacy dovrà anche specificare il tempo entro il quale il dato sensibile andrà trattato, scaduto il quale il trattamento diventerà illegittimo.

La nuova disciplina ha i seguenti scopi:

  • responsabilizzare maggiormente il titolare del trattamento dei dati personali in considerazione del rischio che il trattamento possa comportare per i diritti e le libertà degli interessati (si parla in proposito di «accountability»);
  • garantire la protezione dei dati sin dalla progettazione del sistema di trattamento degli stessi, ad esempio attraverso la possibilità da parte del titolare di far certificare le modalità di trattamento dei dati;
  • introdurre regole più chiare sia in materia di informativa agli interessati sia per l’esercizio dei diritti dei medesimi. Sul punto, per approfondimenti leggi: Informativa sulla privacy: come funziona;
  • garantire che il consenso del soggetto interessato al trattamento dei dati personali sia sempre preventivo ed inequivocabile anche nel caso in cui venga espresso con mezzi elettronici, escludendo espressamente ogni ipotesi di consenso tacito; per i minori di 16 anni è inoltre previsto che gli enti fornitori di servizi via web o Social Network debbano richiedere il consenso al trattamento dei dati personali a chi esercita la responsabilità genitoriale;
  • assicurare agli interessati la possibilità di revocare in ogni momento il consenso a determinati trattamenti di dati personali;
  • adottare ogni misura necessaria per il cosiddetto “data breach“,principio in base al quale il quale il titolare del trattamento dovrà comunicare eventuali violazioni esterne dei dati personali dei propri utenti al Garante nazionale e, nel caso in cui la violazione rappresenti una minaccia per i diritti e le libertà delle persone, dovrà informare dell’accaduto anche i soggetti interessati.

Il Regolamento ha introdotto due importanti principi, ovverosia il principio di privacy by default e quello di privacy by design.

  • Il principio di privacy by default fa riferimento alla necessità di tutelare la vita privata dei cittadini – appunto – di default, ovvero come impostazione predefinita dell’organizzazione aziendale. In altri termini, ogni azienda dovrà necessariamente dotarsi di un sistema tale da proteggere adeguatamente i dati personali ed evitare il rischio di una loro violazione.
  • Il concetto di privacy by design, invece, stabilisce che la protezione dei dati deve avvenire fin dal disegno e/o progettazione di un processo aziendale.

Quindi, ogni azienda deve effettuare una cosiddetta valutazione dell’impatto-privacy, cioè una puntuale e documentata analisi dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Questa analisi deve condurre ad escludere il verificarsi in concreto dei rischi legati al trattamento dei dati personali quali ad esempio la loro distruzione, perdita, modifica e divulgazione non autorizzata.

Il Regolamento ha introdotto la figura del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (detto Dpo). Si tratta di un soggetto in possesso di specifici requisiti come competenza, esperienza, indipendenza, autonomia di risorse, con il compito di garantire la tutela della privacy attraverso la verifica della corretta applicazione del Regolamento, la formazione del personale, la sensibilizzazione, la consulenza ecc.

Una delle più grandi novità del regolamento è quella che riguarda i casi di ”data breach“,ossia le violazioni dei dati, per esempio in occasione di attacchi informatici. La norma introduce infatti il diritto per tutti i cittadini, siano essi aziende o persone fisiche, di conoscere la violazione dei dati che le aziende saranno obbligate a comunicare al Garante. Le norme che sanzionano il trattamento illecito di dati personali sono molto severe. 

Il Regolamento, infatti, ha innalzato sensibilmente la misura delle pene pecuniarie, che potranno arrivare fino ad un massimo di 20 milioni di euro o fino al 4% del fatturato annuo.


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