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Impugnabile il preavviso di fermo dei veicoli

23.09.2025 10:32

Il preavviso di fermo amministrativo è impugnabile autonomamente, trattandosi di comunicazione da cui deriva l’interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale destinata alla verifica della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, e non rileva rispetto a tale principio il fatto che il preavviso di fermo non sia contenuto nell’elenco degli atti impugnabili di cui all’art.19 del D.lgs. n.546 del 1992 in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo.

A tali conclusioni è giunta la Corte di Giustizia Tributaria di Salerno che accogliendo il ricorso, con la sentenza 2587/2/2025, ha annullato il preavviso di fermo.

Il preavviso di fermo amministrativo è atto impugnabile in Corte di giustizia tributaria, in quanto reca una pretesa determinata nell’an et quantum debeatur.

Al contribuente è riconosciuto altresì il diritto di contestare la riedizione del potere impositivo nel caso in cui ritenga che lo stesso non sia stato conforme ad una precedente pronuncia giurisdizionale a lui favorevole.

Nel caso di specie ,il ricorrente infatti ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione di fermo notificatagli dall’Agente della Riscossione per omesso versamento dell’IMU rappresentando di aver già fatto ricorso avverso l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio del Territorio dell’Agenzia delle Entrate competente aveva accertato una maggiore rendita catastale rispetto a quella dichiarata ottenendo per tale via il riconoscimento di una  riduzione della rendita stessa; successivamente però l’amministrazione comunale aveva richiesto il pagamento dell’IMU assumendo come valore la rendita originaria, costringendo pertanto il contribuente a ricorrere nuovamente, l’adita Corte ordinava all’amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell’imposta sulla base della rendita catastale stabilita nei precedenti giudizi; nelle more della definizione però dell’ultimo procedimento citato l’Agente della Riscossione aveva notificato il preavviso di fermo di cui trattasi.

La procedura del fermo amministrativo dei veicoli, da parte dell’agente della riscossione, è regolata nell’articolo 86 del Dpr 602/1973, che prevede l’invio al debitore di un preavviso di fermo, contenente l’invito a pagare le somme dovute entro 30 giorni. La medesima disposizione, inoltre, stabilisce che, in caso di inottemperanza all’invito, il fermo viene eseguito «senza necessità di ulteriore comunicazione». Le prassi degli uffici di agenzia delle Entrate Riscossione (Ader), pertanto, sono nel senso che, una volta notificato il preavviso, il fermo viene successivamente iscritto, in assenza di invio al debitore di un apposito provvedimento. Questa disciplina si pone tuttavia in contrasto con l’elencazione degli atti impugnabili, di cui all’articolo 19 del Dlgs 546/1992, che, alla lettera e-ter, menziona il fermo dei beni mobili registrati. La Cassazione si è più volte occupata della questione, per un verso, prendendo atto delle prassi dell’Ader, e nel contempo rilevando che, accanto agli atti tipizzati indicati nell’articolo 19 del Dlgs 546/1992, sussiste la categoria degli atti facoltativamente impugnabili.

Tali sono i documenti che contengono una pretesa determinata nell’an et quantum debeatur. In questo senso, dunque, il preavviso di fermo va considerato un atto impugnabile (Cassazione 29447/2021).

La Cgt di Salerno si allinea a questa posizione che però non risolve l’ambiguità di fondo: il preavviso di fermo è atto obbligatoriamente o solo facoltativamente impugnabile?

Se si propende per la seconda soluzione, come opinato dalla giurisprudenza in commento, il contribuente potrebbe comunque contestare la pretesa, anche dopo la definitività del preavviso.

Tuttavia, questa opzione risulterebbe molto rischiosa, poiché esporrebbe il debitore all’eccezione di inammissibilità del ricorso proposto sull’atto successivo al preavviso definitivo.

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