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Le notifiche via pec, si considerano tempestive fino alla mezzanotte dell'ultimo giorno.

08.09.2020 11:51

La Cassazione torna a pronunciarsi sulle notifiche telematiche. Tempestiva l'impugnazione entro la mezzanotte dell'ultimo giorno utile

L'appello proposto entro la mezzanotte dell'ultimo giorno utile deve ritenersi tempestiva e dunque pienamente valida. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 18235/2020.

La Suprema Corte ha così accolto un ricorso contro la decisione del giudice d'appello che aveva, invece, ritenuto tardiva l'impugnazione perché notificata a mezzo PEC oltre le ore 23:00 dell'ultimo giorno utile e, per questo, ritenuta perfezionatasi ex art. 16 del d.l. n. 179 del 2012, alle ore 7:00 del giorno successivo, quando il termine per proporre appello era decorso.

Nel dichiarare fondato il ricorso, gli Ermellini richiamano espressamente quanto stabilito sul punto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 75/2019, depositata in data 9 aprile 2019.

In tale occasione, la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 16-septies del D.L. n. 179/2012 (conv. in L. n. 221/2012) "nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta".

I giudici costituzionali hanno rilevato un irragionevole "vulnus" recato dalla norma menzionata al pieno esercizio del diritto di difesa, in particolare per quanto riguarda la "fruizione completa dei termini per l'esercizio dell'azione in giudizio, anche nella sua essenziale declinazione di diritto ad impugnare, che è contenuto indefettibile di una tutela giurisdizionale effettiva".

La menzionata sentenza rammenta come il divieto di notifica per via telematica oltre le ore 21 risulti introdotto, attraverso il richiamo dell'art. 147 c.p.c. nella prima parte del censurato art. 16-septies allo scopo di tutelare il destinatario, per salvaguardarne, cioè, il diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) in cui egli sarebbe stato, altrimenti, costretto a continuare a controllare la propria casella di posta elettronica.

Ciò giustifica la fictio iuris, contenuta nella seconda parte della norma in esame, per cui il perfezionamento della notifica, effettuabile dal mittente fino alle ore 24, è differito, per il destinatario, alle ore 7 del giorno successivo. Ciò, invece, non giustifica una corrispondente limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente: a questi, infatti, verrebbe impedito di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa, che l'art. 155 c.p.c. computa "a giorni" e che, nel caso di impugnazione, scade, appunto, allo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno.

Efficacia retroattiva

Nel caso di specie, dunque, l'applicazione del principio espresso dalla Consulta ha l'effetto di far ritenere tempestivo l'appello del ricorrente in quanto notificato entro le ore 24:00 dell'ultimo giorno utile.

Per completezza di esame, la sesta sezione civile richiama anche il principio secondo cui "l'efficacia retroattiva delle pronunce di accoglimento emesse dalla Corte costituzionale incontra un limite nelle situazioni consolidate per effetto di intervenute decadenze: tale limite, tuttavia, non opera quando la dichiarazione di illegittimità costituzionale investe proprio la norma che avrebbe dovuto rendere operante la decadenza"(Cass. n. 1644/2019; n. 5240/2000).
 

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