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Naspi, ok con contributi per 13 settimane negli ultimi quattro anni

20.11.2023 10:40

La Naspi è andata a sostituire le indennità Aspi e mini Aspi, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.

 È riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: siano in stato di disoccupazione; possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione almeno tredici, 13, settimane di contribuzione contro la disoccupazione.

Fino al 31 dicembre 2021, era necessario anche essere in possesso di trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione; con la legge 234/2021, di Bilancio 2022, si è provveduto all’eliminazione di tale requisito per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022, con la conseguenza che l’accesso alla prestazione è ammesso in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Lo stato di disoccupazione deve essere involontario e quindi, sono esclusi i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale. Però, come chiarito dall’Inps con varie circolari e messaggi, la Naspi è riconosciuta in caso di dimissioni che avvengano per giusta causa motivate dal mancato pagamento della retribuzione, come il caso in argomento, dall’aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro, dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative, dal mobbing, ecc.

Per il perfezionamento delle tredici settimane, si considerano utili i contributi previdenziali, comprensivi di quota per la disoccupazione versati durante il rapporto di lavoro subordinato, i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro, i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione.

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