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Nulli gli avvisi di accertamento con firma a stampa, se non è depositato il provvedimento autorizzativo.

12.04.2023 20:14

Secondo la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, 12^ Sezione, sono nulli gli avvisi di accertamento o le ingiunzioni di pagamento emanati dall’amministrazione comunale o dal concessionario della riscossione sottoscritti con la firma a stampa, se non viene prodotto in giudizio, in caso di contestazione del contribuente, il provvedimento dirigenziale che autorizza la sottoscrizione senza la firma autografa. 

È quanto stabilito infatti, con la sentenza n. 781 del 12 marzo 2023, tra le motivazioni leggiamo che “Il mancato deposito impedisce all’interessato e al giudice di verificare l’esistenza e la validità della delega del potere di firma del funzionario che ha emanato il provvedimento amministrativo.”

I giudici di Salerno per la prima volta fanno riferimento all’art.7 dello Statuto del contribuente (l.212/2000) per ciò che concerne la chiarezza e motivazione degli atti ed insistono specificando che “…oltre alle informazioni di natura processuale, l’articolo 7 dello Statuto, che è una norma fondamentale, a tutela del contribuente, dispone che gli atti dell’amministrazione finanziaria e dei concessionari (sia accertamenti che cartelle od ingiunzioni) devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione di adottare l’atto d’imposizione, Se nella motivazione di fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato a quello che lo richiamo o quantomeno deve esserne riprodotto il suo contenuto essenziale. Il fondamento normativo dell’obbligo di motivazione di giustifica con l’esigenza di tutela del diritto di difesa del contribuente. Il giudice deve fermarsi alla pronuncia di annullamento del provvedimento tributario, nei casi di difetto di motivazione. L’obbligo di allegazione è escluso per gli atti generali, quali delibere e regolamenti, questi provvedimenti amministrativi, soggetti a pubblicità legale, si presume che siano conosciuti o conoscibili dal contribuente. La loro affissione all’albo pretorio, effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, costituisce una forma di pubblicità di per se esaustiva ai fini della presunzione di piena conoscenza erga omnes…”

Altrettanto invece non può dirsi delle autorizzazioni per le firma a stampa, in quanto soggette a provvedimento dirigenziale che varia nel tempo e di volta in volta.

  

 

Staff di Redazione Palmeristudi                     

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