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OCCHIO AI SOCIAL

16.01.2022 11:20

IL «GRANDE FRATELLO» FISCALE


Cari lettori attenzione ai vostri post su Facebook Twitter ed Instagram.

 

L’agenzia delle entrate ha deciso di voler usarli per gli accertamenti.

È a rischio quella che oramai è diventata un’abitudine quotidiana di tutti noi. Quanti, almeno una volta non hanno postato su social come Facebook o Instagram momenti particolari della vita quotidiana come una cena al ristorante o un bel regalo di compleanno? Quanti almeno una volta non hanno fatto quelle che vengono chiamate “stories”?


Orbene cari amici che ci seguite, in un futuro non tanto lontano quelle immagini, se il Garante della Privacy concedesse l’autorizzazione ad un simile uso, nell’attività di accertamento dei redditi del contribuente, tutti i vostri post fieri davanti ad un piatto di linguine all'aragosta o tutte le vostre stories al ristorante, potrebbero essere utilizzate dall’Agenzia delle Entrate.

No, non è assolutamente fantascienza, ma è soltanto quanto previsto da un documento del Ministero dell’Economia, in particolare dal “Dipartimento che struttura gli obiettivi della riforma dell’amministrazione fiscale prevista dal Pnrr.”

È stata presa come modello la Francia, in cui il Parlamento, con la legge di Bilancio 2020, ha attribuito alle autorità fiscali «la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni fiscali attraverso le informazioni presenti sui social network e le piattaforme web».

Nel nostro paese il legislatore, ovviamente, non potrebbe mai seguire questo modello se il Garante per la protezione dei dati personali non desse l’ok. Tuttavia, si legge nel testo, il Codice della privacy ha inserito tra le attività di rilevante interesse generale (quelle per le quali la tutela della riservatezza è attenuata) la «prevenzione e il contrasto all’evasione fiscale». Quindi, l’Authority dovrebbe «inventare» qualcosa di straordinario per sottrarre alla data analysis delle Entrate un post pubblicato su un social che, per propria natura, ha carattere di pubblicità.

L’obiettivo specifico del Pnrr, in questo caso, è proprio combattere l’evasione fiscale, in particolare quella dell’Iva dove l’uso dei mezzi elettronici (e-fattura, obbligo di pagamenti digitali) ha ridotto consistentemente il tax gap di circa 8 miliardi dal 2014 al 2019 di cui oltre 4 miliardi tra 2018 e 2019, aumentando la capacità dell’Agenzia guidata da Ernesto Maria Ruffini di indagare i dati che i contribuenti disseminano nelle loro transazioni quotidiane e aggiungendovi anche le «tracce» lasciate sui social l’attività di controllo avrebbe una spinta decisiva.

Ritorniamo quindi all’esempio della cena al ristorante: l’Agenzia, sulla base del nostro “fiero post” potrà comprendere meglio (ove riscontrasse precedentemente anomalie) se il locale dove abbiamo mangiato sia «consono» al nostro reddito, potrà ovviamente verificare come abbiamo pagato (perché il Pnrr prevede anche l’invio automatico delle transazioni quotidiane delle carte; nds) non solo anche il pubblico esercizio, sarà verificato quindi di potrà valutare  se il ristoratore abbia emesso regolare fattura versando l’Iva, se il personale fosse regolarmente assunto etc. Insomma, con un post, col quale volevamo compiacerci e magari suscitare l’invidia del vicino di casa, rischiamo di danneggiare non solo noi stessi, ma anche tutta una serie di attività commerciali, cari lettori mettere in piazza la propria esistenza sul web non è mai un grande affare.

Il Fisco Amico

Sempre in tema di utilizzo di tecnologie d’impatto immediato, ritorna in auge il buon vecchio sms, archiviato ultimamente dalle chat WhatsApp e Telegram, infatti, la riforma prevista dal Pnrr, prevede che gli avvisi via sms siano equiparati ai titoli di riscossione.

Ve lo ricordate il «fisco amico» del governo Renzi con gli avvisi via sms che invitavano il contribuente a recarsi all'Agenzia delle Entrate per discutere di eventuali irregolarità constatate?  Compliance era il nome che era stato attribuito a questa pratica.

Ecco ora scordatevelo, scordatevi la compliance e l'amicizia, infatti il Pnrr rovescia tutto. Il documento, infatti, prevede che «alcune tipologie di comunicazioni inviate possano essere titolo idoneo per la riscossione degli importi evasi in casi di inerzia del contribuente a seguito della notifica precedente dell’avviso bonario.

Staff di Redazione Palmeristudi

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