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POS-Scontrini e Fatture elettroniche controlli di corrispondenza con il Sistema D’Interscambio dell’Agenzia Entrate In arrivo lettere di compliance

08.10.2023 11:46

Mancata emissione di scontrini: in arrivo lettere di compliance per regolarizzare con sanzioni ridotte.

LE ISTRUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Le imprese che hanno emesso fatture e inviato corrispettivi per ammontare inferiore ai proventi risultanti dal Pos riceveranno dall'Agenzia delle entrate la segnalazione dell'anomalia, con l'invito a regolarizzare le eventuali violazioni tributarie attraverso il ravvedimento operoso.

Destinatari delle missive sono i contribuenti soggetti passivi dell'Iva (essenzialmente imprese commerciali e artigiane a contatto con i consumatori) che presentano “potenziali anomalie” scaturite dal confronto tra l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con mezzi di pagamento elettronico, comunicate all'Agenzia dagli intermediari finanziari, da una parte, e gli importi delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici trasmessi al Sistema di interscambio dell'Agenzia stessa, dall'altra.

Incrocio quindi tra l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico e i dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri. I l provvedimento 352652/2023  delle Entrate individua le modalità con cui sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto mensile tra i pagamenti elettronici ricevuti e le fatture elettroniche emesse.

In particolare, ai sensi dell’art. 1, cc. 634-636 L. 190/2014, mediante questa lettera sono rese disponibili le informazioni derivanti dal confronto tra:

  • l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico, comunicate telematicamente all’Agenzia delle Entrate;
  • i dati fiscali delle fatture elettroniche emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e verso le Pubbliche Amministrazioni;
  • i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate trasmette la comunicazione al domicilio digitale dei singoli contribuenti.

La stessa comunicazione è comunque consultabile nell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate denominata “Cassetto fiscale” e nell’interfaccia web “Fatture e corrispettivi”, nella sezione “Consultazione”, area “Fatture elettroniche e altri dati Iva”, in cui sono resi disponibili:

  • l’elenco dei mesi dell’anno in cui si è verificata la presunta anomalia, riferita allo scostamento tra l’ammontare dei pagamenti elettronici e l’importo di imponibile e Iva desunti dai dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici;
  • l’ammontare giornaliero dei pagamenti elettronici, al netto di eventuali storni;
  • la differenza, calcolata su base mensile, tra l’ammontare giornaliero dei pagamenti elettronici, al netto di eventuali storni e la somma degli importi relativi a imponibile e Iva desunti dalle fatture elettroniche emesse e dai corrispettivi telematici trasmessi;
  • il codice ABI o il codice fiscale del soggetto obbligato alla comunicazione dei pagamenti elettronici;
  • gli identificativi dei POS a cui i pagamenti elettronici sono riferiti.

L’Agenzia delle Entrate ha previsto l’invio delle comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo per i soggetti per i quali risulta che l’ammontare dei pagamenti elettronici mensili è superiore all’ammontare complessivo delle transazioni economiche certificate dalle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici trasmessi nello stesso periodo. Il provvedimento segue la pubblicazione del decreto Energia, con cui diventa operativa la sanatoria dell’omessa certificazione dei corrispettivi incassati dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023 usufruendo delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso, anche se le stesse violazioni sono state già constatate dall’Amministrazione finanziaria con un processo verbale.

La regolarizzazione deve essere attuata mediante ravvedimento operoso da perfezionare entro la data del 15.12.2023.

In ottica di tax compliance il provvedimento ricorda che, qualora riconosca fondata la segnalazione di anomalia, l'interessato potrà sanare le violazioni commesse avvalendosi delle disposizioni dell'art. 13 del dlgs 472/1997 sul ravvedimento operoso; potrà così beneficiare della riduzione delle sanzioni in una misura variabile in ragione del tempo trascorso tra la consumazione e la regolarizzazione della violazione.

Staff di Redazione Palmeristudi                    

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