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Quel pasticciaccio brutto di Piazza della Repubblica 59 - ovvero - "Il mezzo passo indietro dell’INL sulla Comunicazione obbligatoria dei lavoratori autonomi occasionali"

08.05.2022 11:42

In questo editoriale, ho deciso di occuparmi di uno degli ennesimi soprusi che Enti dello Stato Italiano, compiono nei confronti delle aziende e dei datori di lavoro.
 

Qualche mese addietro l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota protocollo n. 573 del 28 marzo 2022, decideva “extra legem” di entrare nel merito dell’art.15 comma 3 del decreto legislativo 81/2015, relativo alla comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali.

L’Ente, sua sponte e senza alcuna delega di legge, interpretando motu proprio quanto previsto nel decreto, stabiliva un termine del periodo transitorio entro il quale era possibile trasmettere le comunicazioni preventive sia via mail che mediante procedura telematica da effettuarsi sul portale Servizi Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, accessibile tramite SPID e CIE.
In particolare, in quella sede, con riguardo alla modalità di trasmissione della comunicazione, l’Ispettorato stabiliva che: "a decorrere dal 1° maggio 2022, l’unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarebbe stato quello telematico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e non avrebbe ritenuto valide, a partire da quella data - e pertanto sanzionabili – le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail inoltrate direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro".

Per dovere di cronaca, ma soprattutto per precisione, ci permettiamo di riportare integralmente il dettato del comma 3, articolo 15, del decreto legislativo n. 81/2015, che stabilisce quanto segue: “Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata alla direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo, nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie”.

Ora non risulta allo scrivente che l’Ispettorato del Lavoro sia assurto a rango di Ministero, ma evidentemente (forse per le troppe frequentazioni con gli uffici di via Ciro il Grande) si saranno auto costituiti ministero. Purtroppo, un malcostume abbastanza comune in Italia, dove ognuno si sente legittimato a dire la propria su qualsiasi argomento, quasi che altrimenti non abbia peso od importanza, e non importa se a far ciò sia il comune cittadino, ma addirittura gli Enti si sovrappongono alle leggi dello Stato, inventandosi misure punitive fuori dai canoni delle leggi.

Quindi dalla lettura della norma su riportata, appare chiaro ed evidente e non soggetto ad interpretazioni di sorta che il nuovo servizio informatico dovesse andare ad aggiungersi a quello già istituito dall’INL attraverso l’invio ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione da ciascun Ispettorato territoriale, rinvenibile nella nota n. 29 dell’11 gennaio 2022 dell’INL, ove si forniva l’elenco completo degli indirizzi e-mail appositamente istituiti, ma soprattutto, l’impossibilità di comminare una sanzione nel caso in cui le aziende avessero scelto di operare secondo quanto previsto dalla norma (ovvero trasmettere la comunicazione a mezzo mail) e non in virtù di quanto stabilito da una nota protocollo di concerto con il Ministero (ovvero, esclusivamente a mezzo della procedura telematica).

Qualche giorno fa, prima che entrasse in vigore il dispositivo di legge, l’ispettorato nazionale del lavoro ritorna sulla tematica (forse messo in guardia da qualche giurista, dopo le critiche e contestazioni) e con la nota prot. n. 881 del 22 aprile 2022, al fine di salvaguardare la possibilità di adempiere all’obbligo di legge anche in caso di malfunzionamento del sistema o in altre ipotesi connesse ad oggettive difficoltà del committente, ha deciso di continuare a mantenere attive le caselle di posta elettronica già indicate.

Ma malgrado obtorto collo l’ispettorato nazionale del lavoro, sia stato costretto a fare marcia indietro su un provvedimento che non aveva alcuna valenza, non pago della castroneria giuridica commessa, tenta un colpo di coda per affermare la sua esistenza e la sua importanza e quindi (siccome io so io e voi ‘nziete ‘ncazzo!) passa direttamente alle minacce e quindi conclude la nota con la chiosa ”le aziende che dovessero scegliere di trasmettere le comunicazioni a mezzo e-mail vengono minacciate di subire controlli prioritari, anche a campione”.

Quindi per l’ennesima volta il cittadino contribuente, che è per sua natura brutto, sporco e cattivo, specialmente quando è un datore di lavoro, deve subire l’ennesimo sopruso da parte di un Ente dello stato, malgrado la norma (per una volta) sia abbastanza chiara si ritrova a non poter esercitare il diritto di scegliere liberamente come adempiere al nuovo obbligo normativo. Sarà costretto, come sempre più spesso accade o a soccombere in silenzio, sopportando l’ennesima angheria burocratica oppure ad intasare le aule di giustizia rivolgendosi alla magistratura per aver riconosciuto, chissà quando, il proprio diritto.

     Luciano PALMERI 
(riproduzione©riservata)

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