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REDDITOMETRO: Il reddito deve essere fondatamente attribuito al soggetto, non ipotetico e sproporzionale

16.12.2016 18:08

I giudici Tributari della 2^ Sezione della C.T.P. di Reggio Emilia affermano che il redditometro è uno strumento presuntivo di determinazione del reddito "si spende tanto perhè si è (si deve aver) guadagnato tanto, dove il fatto noto è la spesa e quello ignoto da ricostruire è il reddito, da tassare.

Appare però ovvio che il rigore di un simile sillogismo debba essere verificato molto attentamente, sia con riferimento all'analisi dello strumento, che alla sua eventuale applicazione nello stato concreto.

L'applicazione del redditometro rappresenta solo un possibile "indizio"  uno spunto d'indagine che richiede di essere approfondita, di essere sostenuta e corroborata da altri elementi, prima di poter essere tradotta in rettifica della dichiarazione.

L'Ufficio non può e non deve esimersi dall'analizzare la situazione concreta del contribuente al fine di arrivare sempre e comunque ad una quantificazione del reddito attendibile, fondatamente attribuibile al contribuente.

Pubblichiamo la sentenza nr. 462.02.14 del 02 aprile 2014 della Commissione Provinciale Tributaria di Reggio Emilia

 

 

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