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Rimessione in termini per la “Rottamazione Ter” e proroga della scadenza delle Cartelle Esattoriali, sono le novità che il decreto-legge fiscale approvato venerdì scorso dal Consiglio dei ministri mette sul tavolo per affrontare i mesi a venire.

17.10.2021 11:05

Cartelle esattoriali:

150 giorni, in luogo degli ordinari 60, per pagare le cartelle ricevute nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2021.

 Il differimento, inoltre, vale anche ai fini della decorrenza degli interessi di mora e dell’avvio delle procedure di pignoramento, ma non vale però ai fini della proposizione del ricorso, per il quale resta la scadenza di legge di 60 giorni dalla notifica della cartella. Bisogna quindi porre estrema attenzione alla ricezione dell’atto, se non si vuole correre il rischio di rimanere esclusi da un eventuale possibile ricorso alla Commissione Tributaria.

Il decreto-legge fiscale approvato venerdì dal Consiglio dei ministri ha recepito le indicazioni contenute nella risoluzione votata dal Parlamento martedì scorso, in materia di riscossione. Infatti  la sospensione dei pagamenti all’agente della riscossione, prevista nell’articolo 68, Dl 18/20, iniziata all’8 marzo 2020, ha avuto fine il 31 agosto 2021, la disciplina della sospensione disponeva, che durante il periodo di efficacia della stessa all’agente della riscossione fosse impedito di notificare cartelle di pagamento e di avviare azioni di recupero di qualunque genere e quindi, in pendenza di sospensione l’agenzia delle Entrate – Riscossione non poteva notificare preavvisi di fermo dei veicoli, ipoteche e atti di pignoramento. Questa situazione di blocco, tuttavia, è terminata alla fine di agosto, con l’effetto che, a partire dal primo settembre scorso, la società pubblica di riscossione ha ripreso le operazioni.

Ma purtroppo la situazione di difficoltà di cittadini e contribuenti continua a permanere ed allora è per questo motivo che in Parlamento è stata votata e approvata da tutte le forze politiche una risoluzione che impegna il Governo a adottare alcune misure di tutela dei debitori per fronteggiare la ripartenza delle attività di recupero coattivo.

Tra queste, spicca la disposizione contenuta nell’articolo 2 del decreto-legge, secondo cui per tutte le cartelle notificate dal 1° settembre scorso sino alla fine dell’anno, la scadenza per il pagamento, normalmente fissata a 60 giorni dalla notifica, è elevata a 150 giorni dalla notifica stessa. In sostanza, i contribuenti avranno cinque mesi di tempo per provvedere alla corresponsione delle somme dovute.

Chi comunque ha già pagato alla data di entrata in vigore del Dl non potrà chiedere alcun rimborso, trattandosi di somme comunque dovute, inoltre, decorsi inutilmente 60 giorni possono essere avviate le azioni di recupero coattivo (pignoramenti).

 La proroga a 150 giorni riguarda anche il termine per l’esercizio di tale potere. Di conseguenza, prima di cinque mesi dalla notifica della cartella non potranno neppure partire le azioni esecutive. Il Decreto però nulla dice per gli strumenti cautelari (fermo dei veicoli e ipoteca), anche se però, a nostro avviso vista la finalità precipua della norma, siano bloccate tutte le attività dell’agente della riscossione sino alla scadenza della proroga di legge e quindi anche le procedure cautelari.

Come scrivevamo all’inizio occorre prestare grande attenzione al fatto che la proroga non riguarda i termini per ricorrere avverso le cartelle, che restano quindi fermi a 60 giorni dalla notifica.

Ovviamente il dettato del D.L. non ha alcun valore nei confronti delle ingiunzioni fiscali di pagamento degli enti territoriali (essenzialmente, comuni e regioni). Per queste, quindi, la scadenza di pagamento rimane fissata a 60 giorni dalla ricezione dell’ingiunzione.

Rottamazione ter

Rimessione in termini per il versamento delle somme 2020 e 2021

Rimessione in termini per il pagamento delle rate 2020 e 2021 della rottamazione ter e allungamento a 18 rate non pagate della condizione di decadenza dalle dilazioni in corso all’8 marzo 2020.

Il nuovo decreto fiscale non dimentica le scadenze delle definizioni agevolate con l’agente della riscossione e la ripresa dei pagamenti delle rateazioni, dopo il lungo stop imposto dalla sospensione dell’articolo 68, Dl 18/20.

Anche per questo argomento vengono recepite le indicazioni contenute nella risoluzione parlamentare approvata questa settimana.

In tema di rottamazioni si ricorda, in primo luogo, che per effetto del Dl 73/21 (decreto Sostegni bis) le scadenze delle definizioni agevola[1]te con l’agente della Riscossione, previste nel Dl 119/18 (compreso il saldo e stralcio), originariamente stabilite nel corso del 2020, sono state così rimodulate:

  1. al 2 agosto 2021 le rate di febbraio e marzo 2020;
  2. al 31 agosto 2021 la rata di maggio 2020;
  3. al 30 settembre 2021 la rata di luglio 2020;
  4. al 2 novembre 2021 (il 31 ottobre e il 1° novembre sono festivi) la rata di novembre 2020.

Per quanto riguarda invece le rate originariamente in scadenza nel 2021, fino a luglio, è stata disposta una proroga al 30 novembre prossimo. Per ciascuna di queste scadenze opera la tolleranza di cinque giorni di ritardo.

Ribadiamo che il mancato o il ritardato pagamento anche di una sola delle quote della definizione agevolata determina la caducazione della sanatoria, con la conseguenza che viene ripristinato il debito iniziale, comprensivo di sanzioni e interessi di mora.

Per venire incontro alle esigenze dei debitori, il decreto fiscale ha previsto una rimessione in termini per tutte le rate inizialmente in scadenza nel 2020, consentendone il pagamento, senza alcuna maggiorazione, entro il prossimo mese di novembre. Resta inoltre confermata la scadenza di fine novembre per le quote aventi termine di versamento, in origine, fino al mese di luglio scorso. In sostanza, per il 30 novembre (in realtà, per il 6 dicembre, considerato il ritardo tollerato) è annunciato un vero “ingorgo” di pagamenti.

Un altro problema affrontato nel provvedimento in esame riguarda la ripresa dei versamenti delle dilazioni con agenzia delle Entrate–Riscossione. In proposito, si ricorda che, per effetto della sospensione dei pagamenti, non sono state versate tutte le rate aventi scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021, pari a 18 rate. Il debito sospeso avrebbe dovuto essere corrisposto entro lo scorso mese di settembre. L’agenzia delle Entrate – Riscossione ha tuttavia precisato che, poiché la decadenza dal piano di rientro si realizzava con il mancato pagamento di dieci rate complessive, il debitore avrebbe anche potuto versare a settembre un importo pari a nove rate pregresse, più quella del mese di settembre. In questo modo, infatti, l’interessato sarebbe rimasto al di sotto della soglia della decadenza ed avrebbe quindi potuto riprendere i versamenti mensili del piano originario. Però, stante la situazione non è tuttavia difficile immaginare che anche il pagamento delle nove rate (dieci con quella di settembre) avrebbe potuto rivelarsi proibitivo per molti debitori, quindi si è disposto in primo luogo che tutti i soggetti con rateazioni pendenti all’8 marzo 2020 sono di diritto riammessi, sempre e comunque, al piano di rientro. Inoltre, nei confronti dei medesimi soggetti, si è stabilito che la soglia di decadenza dal beneficio del termine è ulteriormente elevata a 18 rate non pagate. Infine, è stato disposto che il versamento delle quote sospese possa essere effettuato entro il 31 ottobre prossimo. In questo modo, il debitore che non avesse, ad esempio, versato nulla sinora, né le somme sospese né quelle in maturazione da settembre in avanti, potrà anche limitarsi a pagare complessivamente tre rate, incluse quelle di settembre e ottobre, ottenendo così il diritto a proseguire il piano di rateazione originario, a partire da novembre.
Tutto ciò senza maggiorazioni di sorta. Con riferimento invece alle dilazioni richieste dopo l’8 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2021, resta confermata la soglia di decadenza dal beneficio del termine che è di dieci rate non pagate.

   PalmeriStudi
Staff di redazione

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