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Rivoluzionaria Sentenza della CTP di Campobasso decretata la nullità degli atti conseguenziali a quelli sottoscritti dai falsi dirigenti dell'Agenzia delle Entrate

16.12.2016 18:24

E' la Commissione Provinciale Tributaria di Campobasso, 3^ Sezione, questa volta a decretare la nullità degli atti sottoscritti da "falsi dirigenti" dell'Agenzia delle Entrate.

Un Orientamento giurisprudenziale che si va diffondendo a macchia d'olio, è stata la Commissione Provinciale Tributaria di Milano dapprima ad emettere una sentenza in tal senso ed è stata seguita dalla Commissione Provinciale Tributaria di Lecce, di Campobasso ed anche, in appello, dalla Commissione Regionale della Lombardia.

Una sentenza che farà tremare il fisco italiano, la CTP di Campobasso è la prima a dichiarare la nullità delle Cartelle Esattoriali notificate dagli agenti della riscossione (Equitalia, Riscossione Sicilia etc..) perchè emesse a seguito di un atto dell'agenzia delle entrate firmate da uno di quei dirigenti decaduti a seguito della sentenza della Corte Costituzionale. La novità di questa pronuncia sta nel fatto che ad essere annullato non è più il solo accertamento fiscale in se, bensì tutti gli atti conseguenti, quindi anche la "famigerata" cartella, notificata quando oramai sono scaduti i termini per impugnare il primo.

Il che, al contrario di quanto affermato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate D.ssa Orlandi, non fa altro che confermare ed avvolarare la tesi, secondo cui gli atti in questione sono radicalmente nulli e cioè non sanabili neanche con il passare del tempo.

Si apre quindi la possibilità di ricorso per tutti i soggetti che, non solo abbiano ricevuto un accertamento fiscale, ma anche a chi abbia già presentato ricorso contro quest'ultimo od a chi abbia sostenuto il primo ed il secondo grado di giudizio (senza successo), ed ancora a chi non abbia mai fatto opposizione e si sia visto notificare la cartella esattoriale, o addirittura anche per quanti hanno fatto decorrere i sessanto giorni dal ricevimento del plico dell'agente per la riscossione senza impugnarlo davanti al giudice. Questo perchè stando a quanto riportato nei manuali del diritto, se un atto è nullo, tale vizio può essere fatto valere in qualsiasi momento (ovverossia in qualsiasi stato e grado di giudizio) ed anche dal giudice stesso. In sostanza la nullità non può mai essere sanata.

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