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TAR DEL LAZIO ANNULLA IL DPCM DEL GOVERNO SUI CENTRI ESTETICI IN ZONA ROSSA - POSSONO RIMANERE APERTI

18.02.2021 12:16

Ennesima pronuncia di un Tribunale contro i D.P.C.M. dell’ormai ex presidente del consiglio Giuseppe Conte. Questa volta è il Tar del Lazio che interviene per annullare il solito d.p.c.m. illegittimo e discriminatorio in tutta Italia. E’ stata presa in esame infatti la situazione dei centri estetici, che anche ricadenti in zona rossa – sono attivita’ sicure – e pertanto possono riaprire.

La Presidenza del Consiglio (Conte 2) infatti, tramite l’Avvocatura dello Stato, non ha saputo giustificare l’arbitrio, l’eccesso di potere, la discriminazione, l’irrazionalità, l’illogicità e l’illegittimità dei DPCM che hanno disposto la chiusura dei centri estetici sin dal 03/11/2020 nelle zone rosse senza alcuna motivazione.

L’associazione di categoria maggiormente rappresentativa, Confestetica, ha segnalato la discriminazione con infinite pec alla Presidenza del Consiglio (Conte 2) senza però aver mai avuto la benché minima risposta.

Così il 31 dicembre 2020 l’associazione ha presentato ricorso al TAR, tramite i propri legali Avv. Maria Camporesi del foro di Rimini e Avv. Ugo de Luca di Roma, e a distanza di appena 46 giorni, ha vinto la causa; segno che in questo caso la giustizia funziona.

Infatti, la sentenza di merito n. 01862/2021 del 16 febbraio 2021 dichiara nullo il DPCM in vigore nella parte in cui discrimina i centri estetici e le estetiste.

I centri estetici sono luoghi sicuri, lo ribadisce la sentenza, citando anche le linee guida stabilite da INAIL e dal CTS lo scorso 13 maggio nelle quali, di contro alle scelte poi attuate nei DPCM, si stabiliva che “l’estetista lavora in ambienti generalmente singoli e separati (cabine) e le prestazioni tipiche comprendono già misure di prevenzione del rischio da agenti biologici alle quali ci si deve attenere rigorosamente nello svolgimento della normale attività professionale”.
 

Staff di Redazione Palmeristudi

    (Riproduzione ©riservata)

Pubblichiamo qui di seguito, la sentenza integrale

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