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Tracciabilità delle detrazioni

04.01.2020 12:26

Dal 1 gennaio 2020 è entrata in vigore la legge 160 del 27 dicembre 2019, cd. "Legge di BILANCIO".
 

All'art. 1 commi 679-680, tale norma prevede che i cittadini per poter fruire delle detrazioni Irpef del 19% degli oneri fiscalmente rilevanti (ovvero quelli indicati dall’articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi) dovranno utilizzare sistemi di pagamento tracciabili.

Tale disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle spese effettuate per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate dal Servizio sanitario nazionale.

Pertanto dal primo gennaio tutte le spese che generano detrazione, ad eccezione appunto dei farmaci e delle prestazioni presso strutture sanitarie convenzionate, devono avvenire con pagamento tracciabile, di seguito vi forniamo un elenco:

  • Intermediazioni immobiliari per abitazione principale
  • Spese mediche
  • Veterinarie
  • Funebri
  • Frequenza scuole e università
  • Assicurazioni rischio morte
  • Erogazioni liberali
  • Iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi
  • Affitti studenti universitari
  • Canoni abitazione principale
  • Addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza
  • Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

Nel caso non vengano prodotte le ricevute dei pagamenti con assegno bancario, bonifico, bancomat o carte di credito/debito, si perde il diritto al beneficio.

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