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Bozza Legge di Bilancio 2023 - Nuova Rottamazione quater e Definizioni agevolate

26.11.2022 18:00

Dalla bozza del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023, già passato al vaglio del Consiglio dei Ministri e reso disponibile lo scorso 23 novembre, si cominciano ad intravedere le prime novità che definiscono la nuova pace fiscale.

Come abbiamo infatti, già anticipato nell’editoriale di domenica scorsa ed in alcune riflessioni sulla nostra pagina ufficiale, con la legge di bilancio 2023 sarà prevista una nuova pace fiscale, la quale anche se molto timida, sotto vari aspetti, ricalca la precedente esperienza introdotta con il DL 119/2018.

Sono nove in tutto le misure previste dal Disegno di legge ed abbiamo provveduto ad elencarle ed analizzarle qui di seguito:

  1. Rottamazione quater

La nuova "rottamazione quater" dovrebbe avere un’architettura molto simile a quella già prevista dal decreto-legge 119 del 2018.

Quindi ci sarà la possibilità per i contribuenti (relativamente ai loro debiti pendenti e che risultano dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022) di chiudere il proprio debito con l’erario pagando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Verranno stralciati interessi, sanzioni, interessi di mora e somme aggiuntive, nonché le eventuali somme maturate a titolo di aggio. Il pagamento delle somme previste per la nuova rottamazione quater potrà essere effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, oppure in 18 rate (trimestrali), la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, ed avranno scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023, mentre le restanti rate, di pari ammontare, avranno scadenza 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, come peraltro previsto nel provvedimento precedente, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza, sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione e non potranno essere iscritti né nuovi fermi amministrativi nè ipoteche ed inoltre non potranno essere avviate nuove procedure esecutive, ma non potranno nemmeno essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, a meno che (solo in caso di vendita) non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo. Inoltre, il debitore alla data di presentazione della definizione agevolata non sarà considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28 ter e 48 bis del DPR 602 del 1973.

Verranno inoltre ripescati tutti coloro che sono decaduti dalle precedenti rottamazioni, infatti, si prevede espressamente che possono essere estinti con questa nuova definizione agevolata, anche i debiti per i quali si è determinata l'inefficacia della precedente rottamazione.

Le istruzioni al momento prevedono che il debitore manifesti all'agente della riscossione la propria volontà di aderire alla definizione agevolata rendendo, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione esclusivamente con modalità telematiche attraverso il sito dell’Agenzia Entrate Riscossione.

  1. Stralcio dei carichi tributari

Inoltre, come già annunciato nei giorni scorsi, e come criticato da noi, il governo interviene timidamente, anzi molto timidamente anche con lo stralcio dei carichi fino a 1.000 € affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Questi carichi saranno automaticamente annullati alla data del 31 gennaio 2023.

  1. Definizione agevolata

Assieme al provvedimento “rottamazione quater”, il governo prevede di introdurre una nuova definizione agevolata delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati delle dichiarazioni. Si tratta in particolare dei controlli previsti dagli articoli 36 bis del DPR 600 del 1973 e 54 bis del DPR 633 del 1972, relativi ai periodi di imposta in corso dal 31 dicembre 2019 fino al 31 dicembre 2021, per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023. La definizione in parola riguarderà anche le comunicazioni di irregolarità recapitate successivamente a tale data.

La disposizione, al momento, prevederebbe la possibilità di agevolare dette comunicazioni con l'applicazione di una sanzione pari al 3% (in luogo del 10%) oltre che le imposte e i contributi portati nelle stesse, e ciò anche in caso di pagamento rateale in corso alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023.

  1. Regolarizzazione delle irregolarità formali

si prevede la possibilità di poter sanare inosservanze, infrazioni o irregolarità degli obblighi e degli adempimenti di natura formale che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022. La regolarizzazione avviene tramite il pagamento di una somma pari a 200 € per ciascun periodo di imposta a cui si riferiscono le violazioni.

  1. Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie

il “ravvedimento speciale” delle violazioni tributarie. tratta della definizione agevolata di violazioni sostanziali riguardanti tutte le dichiarazioni relative ai periodi in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti, con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate. In questo caso le predette violazioni possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previste dalla legge, oltre all'imposta e gli interessi dovuti.

  1. Definizione liti pendenti con il fisco

Nello specifico si prevede la possibilità di chiudere, con il pagamento di una sanzione ridotta a un diciottesimo di quelle irrogate con agli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 218 del 1997 relativi ai processi verbali di constatazione, nonché agli avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023.

  1. Definizione agevolata delle controversie tributarie

si pensa di riaprire nuovamente la definizione agevolata delle controversie tributarie. Il disegno di legge prevede la possibilità di chiudere, in forma agevolata, le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello pendente presso la Corte di Cassazione anche a seguito di rinvio. La disposizione prevede che il ricorso pendente, già iscritto nel primo grado, può essere definito con il pagamento del 90% del valore della controversia. Inoltre, qualora sia intervenuta una pronuncia favorevole al contribuente, la lite potrà essere chiusa con il pagamento del 40% del valore della controversa, se invece l’amministrazione finanziaria risulta soccombente in secondo grado la lite può essere definita con il pagamento del 15% del valore della controversia.

  1. Conciliazione agevolata delle controversie tributarie

Si tratta della definizione agevolata delle controversie pendenti, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, innanzi alle Corti di giustizia tributarie di primo e di secondo grado e aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l'Agenzia delle entrate. Per la definizione agevolata, in deroga a quanto previsto dalle norme che disciplinano l'accordo conciliativo, si applicano le sanzioni ridotte pari a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, nonché gli interessi e gli eventuali accessori.

  1. Possibilità regolarizzare l'omesso pagamento di rate

Sarà possibile anche regolarizzare l'omesso pagamento di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale. Si tratta nello specifico della possibilità di definire l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, per le quali non è stata ancora notificata la relativa cartella di pagamento, ovvero l'atto di intimazione. In questo caso la definizione si perfeziona con il pagamento integrale della sola imposta.

Ovviamente tutte queste proposte dovranno passare al vaglio del parlamento e pertanto diverranno applicabili quando e se verranno approvate, probabilmente in sede di conversione si verificheranno degli aggiustamenti e delle modifiche ed anche se noi auspicheremmo, specialmente per il capitolo riguardante la rottamazione quater, un approccio più efficace, molto probabilmente le modifiche e gli aggiustamenti saranno minimi.

Come di consueto e come nostra abitudine, provvederemo a rendervi partecipi delle novità, non appena ne saremo in possesso.

Buona lettura  

  Dott. Luciano PALMERI

(riproduzione©riservata)

 

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